LA MASSIMA
Nell’ambito del ricorso per cassazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.366, n.6, cpc è inammissibile il motivo di gravame che non sia AUTOSUFFICIENTE per mancata produzione o trascrizione dei documenti su cui il ricorso in parola si basa.
LA NORMATIVA
Articolo 1901 CODICE CIVILE (MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO)
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto risoluto di diritto (1453 e seguenti) se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti, 1924,1932; att. 187).
Articolo 1932 CODICE CIVILE (NORME INDEROGABILI)
Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all’assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.
Articolo 366 CODICE PROCEDURA CIVILE (CONTENUTO DEL RICORSO)
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l’indicazione delle parti;
2) l’indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’articolo 366 bis;
5) l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto.
6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Nel caso previsto nell’articolo 360, secondo comma, l’accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.
Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell’articolo 136, secondo e terzo comma
IL CASO
ROSSO ha proposto QUATTRO MOTIVI di ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che ha confermato la sentenza di primo grado con sua condanna al risarcimento dei danni per responsabilità professionale e respingendo la domanda di garanzia e manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa.
ROSSO deduceva che era stato leso il suo diritto di difesa perché successivamente alla riunione dei due giudizi erano stati concessi termini per svolgere le proprie istanze. Deduceva il ROSSO che fossero state violate le norme sullo svolgimento del processo, ma NON RICHIAMAVA LE NORME CHE RITENEVA VIOLATE. Inoltre, il ricorrente NON RICHIAMAVA NEI PROPRI SCRITTI DIFENSIVI ATTI O DOCUMENTI SU CUI AVEVA FONDATO IL PROPRIO MOTIVO DI RICORSO.
ROSSO lamenta ancora che la Corte d’Appello abbia deciso ultrapetitione avendolo condannato a corrispondere alla VERDE SAS gli interessi sulle somme dovute a decorrere dalla data dell’illecito e non dalla data della domanda, essendo la responsabilità per errore o negligenza nell’adempimento del mandato responsabilità contrattuale.
Inoltre, ROSSO impugnava la decisione della Corte nella parte in cui riteneva la garanzia assicurativa sospesa per non avere lo stesso comunicato alla compagnia assicurativa le variazioni del proprio volume d’affari corrispondendo il premio base, sul presupposto della nullità della clausola n.12 delle condizioni generali di polizza che prescriveva la sospensione della garanzia assicurativa nel caso di mancata comunicazione da parte dell’assicurato della variazione del suo volume di affari.
LA DECISIONE
La Corte qualifica la responsabilità del professionista come responsabilità extracontrattuale perché relativamente a tale qualificazione la sentenza di primo grado non è stata impugnata e pertanto sul punto si è formato un giudicato interno.
La responsabilità del difensore per errore e/o negligenza è una responsabilità contrattuale perché deriva dal contratto con cui è stato conferito l’incarico di difesa.
Pertanto, la corresponsione degli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno spetta a decorrere dal primo atto di costituzione in mora del responsabile e cioè quando il danno concretamente si è verificato.
La Corte di appello ha confermato la decorrenza degli interessi dalla data dell’illecito, qualificando la responsabilità del professionista come responsabilità extracontrattuale e non essendo state sollevate specifiche eccezioni in ordine a tele qualificazione la sentenza gravata è passata in giudicato.
La Corte afferma che perché la copertura assicurativa venga sospesa ai sensi dell’art.1901 cc bisogna verificare se l’aumento del volume di affari abbia comportato un aumento del rischio a carico dell’assicuratore e nel caso di mancata comunicazione da parte dell’assicurato bisogna verificare se la compagnia assicurativa abbia o meno sollecitato l’invio della documentazione necessaria per l’adeguamento del premio, informando l’assicurato dei gravi effetti dell’omissione.
Inoltre, la Corte ritiene che sussista nullità nel caso in cui una clausola di un contratto deroghi in maniera sfavorevole a quanto previsto dall’art.1901 cc .
Ai sensi e per gli effetti dell’art.366 cpc il ricorrente deve indicare specificamente, all’atto della proposizione del ricorso, gli atti processuali,i documenti e i contratti o gli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
IL COMMENTO
Nell’ambito del ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo di gravame con cui il ricorrente prospetta come errata motivazione censure che attengono a violazione di legge ed, in particolare, alla violazione delle norme che regolano lo svolgimento del processo senza che le stesse siano state puntualmente indicate e richiamate.
Nell’ambito del ricorso per cassazione, stante il disposto normativo di cui all’art.366, n.6, cpc, è inammissibile il motivo di gravame che non sia autosufficiente per mancata produzione o trascrizione dei documenti su cui il ricorso in parola si basa.
LA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15003/2010 proposto da:
ROSSO
RICORRENTE
contro
GIALLO ASSICURAZIONI SPA, VERDE SAS;
INTIMATE
avverso la sentenza n, 158/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del 24/02/2009, depositata il 18/02/2010;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.380bis cpc:
“La Corte di appello dell’Aquila ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Vasto, che ha condannato ROSSO al risarcimento dei danni in favore della VERDE sas, a seguito di una causa nella quale il ROSSO aveva prestato alla società la sua attività difensiva, con modalità ritenute negligenti e fonte di responsabilità professionale. Il Tribunale aveva anche respinto la domanda di garanzia, proposta dal responsabile nei confronti della sua assicuratrice, GIALLO spa.
Il ROSSO propone QUATTRO MOTIVI di ricorso per cassazione.
Le società intimate non hanno depositato difese.
Con il PRIMO MOTIVO il ricorrente lamenta errata motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha rimesso in istruttoria la causa – già assegnata al Collegio per la decisione – rimettendo ingiustificatamente in termini tutte le controparti per lo svolgimento di attività istruttorie.
Espone che la causa promossa dalla VERDE SAS per responsabilità professionale era stata riunita alla causa che egli stesso aveva separatamente promosso contro la GIALLO ASSICURAZIONI SPA per essere garantito; che il Collegio, ritenuta la necessità che la causa contro la GIALLO ASSICURAZIONI SPA venisse istruita, ha concesso termine per svolgere le proprie istanze a tutte le parti, ivi inclusa la VERDE SAS, trascurando il fatto che le domande di quest’ultima erano già state completamente istruite in precedenza; che la domanda di rimessione in termini era stata formulata solo dalla GIALLO ASSICURAZIONI SPA e che l’istruttoria può essere riaperta solo in relazione alle istanze delle parti che non siano state ammesse e che vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
Il motivo è inammissibile sotto più di un profilo.
Il ricorrente in primo luogo prospetta come “errata motivazione” censure che attengono a violazione di legge ed in particolare alla violazione delle norme che regolano lo svolgimento del processo, norme che non vengono in alcun modo richiamate.
in secondo luogo non specifica quali nuove prove sarebbero state irritualmente ammesse ed esperite su istanza della VERDE SAS, dopo la rimessione in termini, e sotto quale profilo l’ammissione sarebbe tornata a suo danno, comportando l’adozione di una sentenza per lui sfavorevole.
Manca cioè la prova della rilevanza delle censure ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata.
In terzo luogo il ricorrente non ha prodotto, né ha richiamato nel ricorso, gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda (istanze istruttorie o documenti prodotti dalla VERDE SAS, asseritamente inammissibili, loro esito e contenuto, ecc.), come prescritto a pena di inammissibilità dall’art.366 cpc n.6, (Cass.civ. Sezione terza, 17/07/2008 n.19766; Cass.civ. SU 2/12/2008 n.28547, Cass.civ. Sez. Lav, 7/02/2011 n.2966).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia errata motivazione e vizio di ultrapetizione, nella parte in cui la Corte di appello lo ha condannato a corrispondere alla VERDE SAS gli interessi sulle somme dovute a decorrere dalla data dell’illecito, anziché dalla data in cui sono stati concretamente sostenuti gli esborsi, qualificando erroneamente come extracontrattuale la responsabilità addebitatagli. (Si tratta delle somme che ROSSO è tenuto a rimborsare alla VERDE SAS, per le spese legali che la società è stata condannata a pagare alle controparti, erroneamente chiamate in giudizio nella causa da cui ha avuto origine l’azione di responsabilità).
Rileva il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha applicato l’art.1219 cc, comma 2, n.1, poiché nella specie si trattava di responsabilità contrattuale, sicché gli interessi dovevano farsi decorrere dalla data della domanda giudiziale, salvo che la parte interessata formulasse specifica e fondata domanda di pagamento degli interessi a decorrere da una data anteriore, domanda che nella specie non è stata proposta.
Il motivo è fondato.
La responsabilità del difensore per errore o negligenza nell’adempimento del mandato professionale trae origine dal contratto con cui è stato conferito l’incarico di difesa. Trattasi pertanto di responsabilità contrattuale; non extracontrattuale, come ha erroneamente deciso la sentenza impugnata.
La corresponsione degli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non è soggetta all’art.1219 cc, comma 2, n.1, ma spetta a decorrere dal primo atto di costituzione in mora del responsabile e comunque da data non anteriore a quella in cui il danno si è concretamente verificato.
La Corte di appello avrebbe potuto far decorrere gli interessi da una data anteriore alla domanda giudiziale solo a fronte di espressa domanda dell’interessato, previa dimostrazione dei presupposti giuridici e di fatto della sua fondatezza.
La motivazione della Corte di appello, secondo cui sarebbe da ritenere sufficiente a far decorrere gli interessi da una data anteriore la generica domanda di condanna al pagamento degli “accessori” sulle somme richieste, è insufficiente e giuridicamente errata.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta ancora errata motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha respinto la sua domanda nei confronti della GIALLO ASSICURAZIONI SPA, ritenendo che la copertura assicurativa dovesse considerarsi sospesa ai sensi dell’art.1901 cc, poiché – trattandosi di polizza a copertura della responsabilità professionale con premio variabile in relazione al volume di affari – esso assicurato aveva omesso di comunicare annualmente le variazioni, limitandosi a corrispondere il premio base.
Con il quarto motivo denuncia errata motivazione sulla sua eccezione di nullità della clausola n.12 delle condizioni generali di polizza, che dispone la sospensione della garanzia assicurativa nel caso di mancata comunicazione delle variazioni, con il conseguente, mancato adeguamento del premio.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’omessa comunicazione non giustifica di per sé sola la sospensione della garanzia assicurativa, ma deve essere valutata in base ai principi generali in tema di importanza dell’inadempimento e di buona fede nell’esecuzione del contratto, al fine di accertare se, nel caso concreto, si tratti di inadempimento sufficientemente grave da giustificare la totale sospensione della garanzia assicurativa.
Rileva poi che la clausola n.12 è da ritenere nulla per mancanza di causa.
I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, sono fondati.
Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola di regolazione del premio), l’obbligo dell’assicurato di comunicare periodicamente all’assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un’obbligazione civile diversa da quelle indicate nell’art.1901 cc, il cui inadempimento non comporta l’automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell’inadempimento e di buona fede nell’esecuzione del contratto (Cass.civ. Sez. 3, 19 luglio 2004 n.13344; Idem, 18/02/2005 n.3370; Cass.civ. SU 28/02/2007 n.4631; Cass.civ. Sez. 3, 14/07/2009 n.16394; Idem 11/06/2010 n.14065).
Il giudice di merito è pertanto tenuto ad accertare se l’omessa comunicazione abbia costituito inadempimento grave, tale da giustificare la risoluzione del contratto (soprattutto con riguardo all’incidenza o meno delle variazioni non comunicate sul rischio assicurato), e se l’omessa comunicazione, così come il diniego della copertura assicurativa da parte dell’assicuratore, costituiscano comportamenti conformi a buona fede, alla luce dell’intero svolgimento del rapporto fra le parti.
Nella specie la Corte di appello avrebbe dovuto valutare, per esempio, se la mancata comunicazione della variazione del volume di affari avesse comportato un aggravamento del rischio a carico dell’assicuratore, poiché in ipotesi il volume era effettivamente aumentato; se l’assicurato avesse pagato i premi nella misura richiesta dalla stessa compagnia assicuratrice; se quest’ultima avesse mai sollecitato l’invio della documentazione necessaria per l’adeguamento del premio, informando l’assicurato dei gravi effetti dell’omissione, ecc..
Nel ritenere automaticamente sospesa la garanzia, a prescindere da ogni accertamento, la Corte di appello è incorsa nella violazione dei principi di legge, così come interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Fondata è anche la censura di omesso esame dell’eccezione di nullità della clausola n.12 delle condizioni generali di assicurazione, eccezione che appare in linea di principio meritevole di accoglimento, ai sensi dell’art.1932 cc, ove si consideri che la clausola in oggetto estende la sospensione della copertura assicurativa ad un caso non espressamente previsto dall’art.1901 cc, introducendo così una deroga alla disciplina di diritto comune in senso sfavorevole all’assicurato (cfr., con riguardo ad altra disposizione dell’art.1901, Cass.civ. Sez.3, 3/09/2007 n.18525).
– Propongo che il ricorso sia deciso in Camera di consiglio, con l’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo e la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo”.
– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria, dichiarando di rinunciare al primo motivo di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, condivide la soluzione e gli argomenti di cui alla relazione, quanto al PRIMO MOTIVO di ricorso.
Sul SECONDO MOTIVO rileva che la sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla decorrenza degli interessi dalla data dell’illecito, sul rilievo che trattasi di effetto conseguente alla qualificazione della responsabilità del professionista come responsabilità extracontrattuale, contenuta nella sentenza di primo grado. Relativamente a tale qualificazione la sentenza di primo grado non è stata impugnata (cfr. le conclusioni dell’appellante, riportate nella sentenza di appello), sicché è passata in giudicato e, trattandosi di giudicato interno, la questione deve essere rilevata di ufficio.
Ne consegue che correttamente la Corte di appello ha confermato la decorrenza degli interessi dalla data dell’illecito.
Il TERZO MOTIVO è inammissibile perché non autosufficiente, in quanto il ricorrente non ha prodotto in giudizio la polizza di assicurazione, né ha trascritto nel ricorso il contenuto delle relative clausole, per la parte che interessa in questa sede, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art.366 cpc, n.6, con riguardo ai documenti sui quali il ricorso si fonda (come da giurisprudenza cit. nella relazione).
Il QUARTO MOTIVO è inammissibile, poiché prospetta come vizio di motivazione una questione – asserita nullità della clausola n.12 del contratto di assicurazione – che potrebbe avere rilievo solo sotto il profilo della violazione di legge.
Il ricorso deve essere rigettato.
Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
PQM
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
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