ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, in ipotesi di pluralità di difensori, è sufficiente che uno degli avvocati, munito di procura speciale e che abbia sottoscritto l’atto, sia iscritto nell’apposito albo, rimanendo irrilevanti sia la mancata iscrizione in detto albo di altro avvocato sottoscrittore, sia l’omessa sottoscrizione di alcuno dei difensori cui sia stata rilasciata la procura.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3767/2007 proposto da:
MA.GI. (OMISSIS), M.M. (OMISSIS), M.F. (OMISSIS), M.D. (OMISSIS), M.P. (OMISSIS), M.L. (OMISSIS), M. G. (OMISSIS),
– ricorrenti –
contro
C.F.;
– intimato –
sul ricorso 5570/2007 proposto da:
C.F.
– controricorrente ricorrente incidentale –
contro
M.P., M.D., M.F., M.L., M.G., MA.GI., M.M
– controricorrenti al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 667/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/06/2006;
Svolgimento del processo
1.- M.P., M.M., M.L., M.G., M.F., M.D. e Ma.Gi. convenivano in giudizio davanti il Tribunale di Forlì C.F. per sentire acquisito per usucapione ventennale la servitù di passaggio, anche con carri agricoli, in favore del terreno di loro proprietà sito in (OMISSIS) ed iscritto al C.T. di detto comune alla partita 250, foglio 150, particella 1 sub a-d ed a danno del fondo di proprietà del C., distinto nel medesimo catasto alla partita 5000, foglio 145, particella 175, con conseguente rimessione in pristino della strada di accesso al proprio fondo, nonchè al risarcimento del danno.
C.F., costituito, contestava la domanda affermando che non erano passati i venti anni necessari all’acquisto. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e, riconvenzionalmente, la condanna degli attori al risarcimento dei danni per le minacce ed il disturbo.
Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 30.04/16.05.2002, accoglieva la domanda.
Con sentenza dep. il 14 giugno 2006 la Corte di appello di Bologna, in riforma della decisione impugnata dal convenuto, rigettava la domanda proposta dagli attori, ritenendo – alla stregua delle contrastanti deposizioni testimoniali – non raggiunta la prova della usucapione della pretesa servitù di passaggio.
2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione M.P., M.M., M.L., M. G., M.F., M.D. e M. G. sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso l’intimato proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi, depositando memoria illustrativa.
I ricorrenti hanno proposto controricorso al ricorso incidentale
Motivi della decisione
Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza.
RICORSO PRINCIPALE. In primo luogo vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dal resistente, considerato che
– il ricorso venne consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 27 gennaio 2007 nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (28 novembre 2006), dovendo tenersi conto ai fini stabilire la tempestività del ricorso della consegna all’ufficiale giudiziario, in considerazione del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005;
– la notificazione effettuata alla parte resistente presso il domicilio eletto dall’avv. Corrado Formica, che era uno dei difensori del C., era valida, perchè era idonea ad assicurare l’esigenza della piena conoscenza del contenuto dell’impugnazione da parte del difensore, esigenza alla quale è preordinata la disposizione dell’art. 330 cod. proc civ., mentre la circostanza che nella notificazione non erano indicati gli altri difensori del C. costituiti nel giudizio di appello è irrilevante, posto che nel caso di pluralità di difensori ciascuno è legittimato a ricevere le comunicazioni e le notificazione degli atti a meno che non sia espressamente previsto il conferimento congiunto della procura;
– priva di rilievo è la (denunciata) mancanza di data nella procura rilasciata a margine del ricorso, posto che ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale, da un lato che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e dall’altro che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione e sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione; nell’ipotesi di procura rilasciata a margine del ricorso (anche se, come nella specie, a margine della seconda pagina), tali requisiti debbono reputarsi rispettivamente dimostrati, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso e, quanto agli altri due, dalla menzione che, nell’atto a margine del quale la procura figura apposta, si fa della sentenza gravata. La ricorrenza dei suddetti requisiti rende irrilevante, sia che tale procura sia stata conferita o meno in data anteriore a quella della redazione del ricorso, sia che in calce al conferimento di essa a margine dell’atto su cui figura apposta non sia stata indicata la data del suo rilascio, che da nessuna disposizione di legge è prevista a pena di nullità (cfr. fra le altre Cass. 19560/2006);
– ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è sufficiente che uno dei difensori ai quali sia stata rilasciata la procura e abbia sottoscritto l’atto sia iscritto all’albo degli avvocati patrocinanti in cassazione, cosicchè è irrilevante sia che uno degli avvocati che ha sottoscritto il ricorso non sia iscritto in detto albo sia che uno dei difensori ai quali sia stata rilasciata la procura non abbia sottoscritto il ricorso, essendo sufficiente la sottoscrizione del difensore iscritto all’albo al quale sia stata rilasciata la procura.
1.1. – Il primo motivo censura la sentenza laddove aveva ritenuto che non era provata l’interclusione del fondo degli attori, quando tale circostanza non è rilevante ai fini dell’usucapione e comunque era stata smentita dalle deposizioni escusse.
1.2 – Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di documentazione decisiva ovvero delle foto aeree e della mappa catastale, tenuto conto che dalla planimetria e dalle fotografie si evinceva che l’unica strada di collegamento tra il fondo degli attori e la via pubblica era rappresentata dalla strada oggetto della presente controversia, non essendovi altre itinera di collegamento.
1.3. – Il terzo motivo, dopo avere ribadito quanto rilevato con i primi due motivi circa lo scostamento della sentenza rispetto al materiale probatorio, denuncia la valutazione atomistica delle deposizioni escusse, erroneamente delegittimando alcune deposizioni dalle quali invece erano emersi elementi di prova del possesso esercitato dagli attori sulla strada de qua, utilizzata con mezzi agricoli per giungere al loro fondo per il periodo di tempo necessario all’usucapione, per poi giungere alla conclusione che la sola deposizione della P. era da ritenersi insufficiente.
1.4.- Il quarto motivo, dopo avere ribadito la censura circa la valutazione atomistica e non globale delle prove, denuncia che la sentenza aveva parlato di sentiero in contrasto con tutto il testimoniale che aveva fatto riferimento a una strada sterrata; in particolare, non aveva dato il giusto peso a quanto i Giudici avevano rilevato a proposito delle dichiarazioni rese dai testi, i cantonieri A. e L., i quali avevano riconosciuto l’esistenza di un qualcosa che appariva come strada sin dagli anni 60 e avevano riferito che i titolari del fondo erano stati visti transitare: il che avrebbe dovuto essere poi valutato con quanto era emerso circa il passaggio con mezzi pesanti per accedere al fondo S. – M.; il riferimento all’insufficienza della deposizione di P.T. era la conseguenza di non avere correttamente valutato le altre deposizioni con le quali gli attori avevano assolto l’onere probatorio lorio incombente.
1.5. – Il quinto motivo censura l’affermazione della Corte laddove aveva escluso la prova di un possesso ventennale, e ciò evidentemente considerando l’inizio del possesso a partire dal 1960 cioè dall’acquisto operato dai M., senza avere considerato che, ai sensi dell’art. 1146 cod. civ., gli attori potevano unire il loro possesso a quello dei danti causa avendo sin dall’atto di citazione invocato l’accessione del possesso.
1.4. – I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
La sentenza ha correttamente applicato il principio secondo cui il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 cod. civ.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Pertanto, non è al riguardo sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un “quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù (Cass. 13238/10; 1236272009). E, a stregua degli accertamenti di fatto compiuti, i Giudici hanno escluso la presenza di opere visibili e permanenti che in modo univoco dimostrassero 1’asservimento del fondo del convenuto per soddisfare le esigenze di quello degli attori, tenuto conto che il sentiero: a) era utilizzato da tutti coloro che si recavano alla sorgente di acqua, che confinava con il terreno dei M., per abbeverare gli animali durante il periodo estivo; b) mutava a seconda delle esigenze di coltivazione;
c) durante l’inverno il passaggio era sbarrato.
Tali rilievi sono assorbenti di ogni altra considerazione, avendo correttamente portato i Giudici a escludere l’esistenza dei presupposti per configurare un possesso utile ad usucapionem, di guisa che, se da un canto, il riferimento all’interclusione del fondo è irrilevante ai fini dell’acquisto per usucapione – la relativa affermazione costituisce un obiter dictum che, come tale, non incide sul percorso motivazionale della sentenza – dall’altro non sussistevano i presupposti per invocare l’art. 1146 cod. civ..
Orbene, le critiche formulate dalla ricorrente non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza, in quanto le censure, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere attraverso la disamina, la discussione e la rivalutazione delle prove raccolte – l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici, sollecitando in tal modo un inammissibile (in sede di legittimità) riesame nel merito. Al riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione. Ed invero, le doglianze tendono a ottenere una rivalutazione ed interpretazione delle deposizioni testimoniali ovvero si risolvono nella deduzione della valenza delle circostanze emerse dalle deposizioni indicate e dell’erronea valutazione compiuta dai Giudici, dovendo qui ricordarsi che l’esame e la valutazione dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 17097/2010; 12362/2006). Il ricorso principale va rigettato.
RICORSO INCIDENTALE. Il ricorso va esaminato, essendo stato subordinato all’ammissibilità del ricorso principale.
1.1.- Il primo motivo denuncia il mancato esame da parte della Corte di appello della domanda di risarcimento dei danni pretesi per la condotta tenuta da controparte, domanda che era stata riproposta con l’appello, atteso che la stessa non era stata esaminata dal Tribunale.
Formula in seguente quesito di diritto: “l’omessa pronuncia su una domanda comporta o non comporta il vizio di nullità della sentenza impugnata ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4?“
1.2.- Il motivo è inammissibile.
Il motivo di ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., da parte del giudice di merito, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, deve essere concluso in ogni caso con la formulazione di un quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c.: nella specie, il quesito è generico, in quanto si esaurisce nella enunciazione della regola astratta della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non precisando la questione sulla quale il giudice aveva omesso di pronunciare.
2.1.- Il secondo motivo denuncia la carenza di motivazione, essendo stata omessa la indicazione delle ragioni in base alle quali era stata disposta la compensazione delle spese processuali.
2.2.- Il motivo va disatteso.
Ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle successive modifiche di cui alla L. n. 263 del 2005 eL. n. 69 del 2009 – ratione temporis non applicabili al presente procedimento – la statuizione relativa alla compensazione delle spese deve essere congruamente motivata, a meno che le ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia non siano deducibili dalla vicenda processuale e dalla motivazione complessivamente adottata a fondamento della intera decisione cui quella relativa alla compensazione accede.
Nella specie la sentenza è pervenuta al proprio convincimento attraverso l’analisi e la valutazione di una serie di contrastanti circostanze emerse all’esito di una complessa istruttoria, di non facile lettura, tant’è vero che il Giudice di primo grado era pervenuto a una diversa interpretazione di quegli stessi fatti: il che evidentemente aveva portato i Giudici a compensare le spese.
Le spese del presente fase vanno poste a carico dei ricorrenti principali, atteso il carattere marginale della soccombenza del resistente nell’economia del presente giudizio di cassazione.
PQM
Riunisce i ricorsi e li rigetta.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2013
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 490/2013