Nel ricorso per cassazione, la procura alle liti ha carattere speciale, pertanto é valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata. Tale requisito risponde all’esigenza di assicurare che, l’attività svolta dal difensore sia riferibile al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia conferita a margine, o in calce, dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, o sia conferita con atto notarile anteriormente alla sentenza impugnata, ancorché per tutti i gradi del giudizio.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART. 83 CODICE PROCEDURA CIVILE (PROCURA ALLE LITI)
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.
ART. 365 CODICE PROCEDURA CIVILE (SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO)
Il ricorso e’ diretto alla corte e sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.
ART. 366 CODICE PROCEDURA CIVILE (CONTENUTO DEL RICORSO)
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l’indicazione delle parti;
2) l’indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’articolo 366-bis;
5) l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto.
6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Nel caso previsto nell’articolo 360, secondo comma, l’accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.
Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell’articolo 136, secondo e terzo comma.
IL CASO
La BIANCA LILLA citava in giudizio, innanzi al Tribunale, l’Istituto Italiano di Cultura all’Estero ed il Ministero degli Affari Esteri al fine di ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori da essa svolte presso il detto Istituto in Venezuela, nonché il conseguente pagamento delle differenze retributive.
Il Tribunale adito rigettava la domanda dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
La BIANCA LILLA proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo la erroneità della decisione e chiedendone la riforma, con declaratoria della sussistenza della giurisdizione italiana.
L’Istituto ed il Ministero degli Affari Esteri si costituivano resistendo al gravame.
La Corte d’Appello rigettava la domanda compensando le spese.
In particolare, la Corte affermava che, nella fattispecie sussisteva la deroga alla giurisdizione italiana, contenuta, al momento della proposizione della domanda, nel testo vigente del modificato art.154 DPR n.18 del 1967, che prevedeva espressamente la giurisdizione del “foro locale”.
All’esito di tale decisione la BIANCA LILLA proponeva ricorso per la cassazione di tale statuizione.
Il Ministero degli Affari Esteri e l’Istituto Italiano di Cultura all’Estero hanno resistito con controricorso.
LA DECISIONE
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, compensando le spese del giudizio di cassazione.
In particolare la Corte ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale alla lite ex art.83 cpc.
Come affermato in una pluralità di occasioni, gli ermellini, hanno ribadito che, la procura per il ricorso per cassazione, ha necessariamente carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, pertanto, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia conferita a margine, o in calce, dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, o sia conferita con atto notarile anteriormente alla sentenza impugnata, ancorché per tutti i gradi del giudizio.
Nella caso di specie la ricorrente risulta “rappresentata e difesa dall’avv. GIALLO quale suo procuratore generale alle liti”, giusta procura alle liti in calce al ricorso di primo grado.
Essendo tale “procura alle liti” chiaramente “generale” nonché di gran lunga anteriore alla sentenza impugnata, questa Corte ne ha rilevato la invalidità, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
IL COMMENTO
Con la decisione in rassegna la Corte, in ossequio alla giurisprudenza maggioritaria già pronunciatasi sul punto, ha rinsaldato il requisito di specialità della procura ai fini dell’ammissibilità del ricorso in cassazione.
In ossequio al principio del giusto processo, la procura alle liti, nei processi innanzi la Corte di Cassazione, per poter essere valida, deve essere rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, tale da poter assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia conferita a margine o in calce dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, o sia conferita con atto notarile anteriormente alla sentenza impugnata, ancorché per tutti i gradi del giudizio.
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