LA MASSIMA
La procura speciale ai fini del ricorso per cassazione deve essere rilasciata in calce o margine del ricorso o del controricorso, stante il tassativo disposto dell’art.83 cpc, comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati, salvo il suo conferimento mediante le forme dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata, alla stregua del secondo comma dello stesso art.83 cpc (Cass. n.14843/2007; SS. UU. n.12265/2004 e 13537/2006, ord.). La detta procura potrà essere conferita solo dopo l’emissione della sentenza da impugnare e prima della proposizione del ricorso.
IL CONTESTO NORMATIVO
Art.83 (Procura alle liti)
I. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
II. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
III. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato (1). In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia (2). Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. (3)
IV. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.
Art.365 (Sottoscrizione del ricorso)
I. Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.
Art.366 (Contenuto del ricorso)
I. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l’indicazione delle parti;
2) l’indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’articolo 366-bis;
5) l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
II. Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.
III. Nel caso previsto nell’articolo 360, secondo comma, l’accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.
IV. Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell’articolo 136, secondo e terzo comma.
IL FATTO
Un soggetto ha proposto ricorso per cassazione avvalendosi del patrocinio di due distinti avvocati i quali si sono avvalsi della procura alle liti “a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 19/05/2005” rilasciata per la fase innanzi la Corte d’Appello sia da altro avvocato “nominato nell’atto di citazione in appello.
LA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali in quanto ha ritenuto l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto della procura speciale.
Con detta decisione è stato ribadito che nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata in calce o margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art.83 cpc, comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati, salvo il suo conferimento mediante le forme dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata, alla stregua del secondo comma dello stesso art.83 cpc (Cass. n.14843/2007; SS. UU. n.12265/2004 e 13537/2006, ord.).
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore, iscritto nell’apposito albo, richiesta dall’art.365 cpc, è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale (Cass. n.7084/2006).
IL COMMENTO
La problematica posta all’attenzione della Cassazione riguarda i requisiti che la procura speciale deve presentare per essere ritenuta validamente rilasciata e quindi idonea ai fini del ricorso e/o controricorso in Cassazione.
La normativa vigente al riguardo è chiara nel determinare i requisiti essenziali (ed imprescindibili) della procura speciale, la cui mancanza comporta la idoneità della stessa ad assolvere alla funzione per la quale viene rilasciata.
Invero, l’art.365 cpc prevede che la procura deve essere conferita al difensore iscritto nell’apposito albo in epoca anteriore alla notificazione del ricorso o del controricorso investendo espressamente lo stesso difensore del potere di proporre impugnazione per cassazione contro un provvedimento determinato e pronunciato in epoca anteriore al rilascio della procura stessa.
In considerazione del carattere tassativo dell’elenco di cui all’art.83 cpc, la procura speciale andrà rilasciata a margine o in calce del ricorso o del controricorso.
Se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal suddetto art.83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
In difetto dell’osservanza di una di tali necessarie forme consegue l’inammissibilità del ricorso.
La decisione conferma i precedenti orientamenti giurisprudenziali espressi in materia.
LA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27878/2009 proposto da:
GIALLO
RICORRENTE
contro
FONDAZIONE
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n.2240/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/09/2009, RGN 3177/2007;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell’interesse di GIALLO è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, depositata il 2 settembre 2009, notificata il 14 ottobre 2009, che, confermando quella di primo grado, ha ritenuto corretto il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal predetto, in quanto le conclusioni dei CTU, che con corretto percorso logico hanno escluso profili d’imperizia, negligenza o imprudenza nella condotta dei medici della FONDAZIONE, andavano integralmente confermate, ritenendosi che le critiche formulate dall’appellante, fondate essenzialmente su una lettura diversa e di parte delle evidenze documentali, siano inidonee a superarle.
L’intimata FONDAZIONE resiste con controricorso, nel quale chiede, anzitutto, dichiararsi inammissibile il ricorso per mancanza della procura speciale e, in subordine, rigettarsi lo stesso.
2. Rileva la Corte che, conformemente a quanto dedotto dalla FONDAZIONE in controricorso, il ricorso è inammissibile per mancanza di procura speciale.
Invero, la procura per il ricorso in cassazione deve avere, ai sensi dell’art.365 cpc, il carattere della specialità e cioè deve essere esclusivamente finalizzata alla rappresentanza e difesa in tale specifica fase del giudizio (Cass. n.1905/2009).
Essa ha carattere necessariamente speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare, per cui è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata (Cass. n.17145/2008).
Proprio per assicurare il rispetto di tali caratteri di specialità, è necessario un adeguato livello di rigore formale nei requisiti di rilascio di detta procura, specie ove essa non “acceda” agli atti caratteristici del giudizio di cassazione (ricorso e controricorso), sia al fine di assicurarne la posteriorità alla sentenza impugnata (Cass. n.27224/2005), sia per comprovarne la finalizzazione al patrocinio in detta fase di legittimità (Cass. n. 1328/06).
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore, iscritto nell’apposito albo, richiesta dall’art.365 cpc, è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale (Cass. n.7084/2006).
Il perseguimento di tali finalità implica anche uno stretto rispetto, nella procura rilasciata ai fini del giudizio di cassazione, dei requisiti di cui all’art.83 cpc, comma 3.
Infatti, nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata in calce o margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art.83 cpc, comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati, salvo il suo conferimento mediante le forme dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata, alla stregua del secondo comma dello stesso art.83 cpc (Cass. n.14843/2007; SS. UU. n.12265/2004 e 13537/2006, ord.).
3. Alla luce di tali principi, non può ritenersi la sussistenza di procura speciale in quanto nel ricorso si dichiara che GIALLO sarebbe “rappresentato e difeso” da due avvocati “per delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 19/05/2005 nonché, in forza dei poteri conferiti con la suddetta delega” da altro avvocato “nominato nell’atto di citazione in appello e, con il presente atto”dall’avvocato sottoscrittore del ricorso per cassazione medesimo.
Infatti, i primi due mandati indicati, in detta formulazione sono anteriori alla sentenza impugnata; il terzo, in ogni caso, non è coerente con la tipicità dei mandati indicata dall’art.83 cpc, comma 3, perché non conferito con atto pubblico nè con scrittura privata autenticata.
Nella specie non è configurabile – diversamente da quanto sostenuto nella memoria ex art.378 cpc – un’autonoma procura ad negotia che abbia facultato gli originali procuratori a nominare altri procuratori o difensori.
Nè si rivela pertinente la giurisprudenza indicata in detta memoria, specie ove si consideri che Cass. n.5021 del 1995 si riferisce, invece, proprio a diversa fattispecie, nella quale la procura ad negotia che consentiva la nomina di altri difensori da parte del procuratore originariamente nominato che si affiancava alla procura ad litem per iniziare il giudizio di merito, era stata rilasciata con atto pubblico.
Si reputa opportuno, per maggiore chiarezza, riportare un brano della motivazione di detta sentenza “Ora, nel caso in cui con la procura ad litem sia stato conferito al procuratore il potere di nominare altri procuratori ed avvocati e di eleggere domicilio, tale specifica disposizione si caratterizza come autonoma procura ad negotia che, superando i limiti del contestuale mandato ad litem, faculta il procuratore legale a nominare altri procuratori e difensori, i quali hanno veste non già di sostituti del legale che li abbia nominati (ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 9), ma di rappresentanti processuali della parte (Cass. 7 giugno 1990 n. 5454; 17 maggio 1985 n. 3034). Questa Corte ha pure già ritenuto che il mandato di diritto sostanziale, con il quale sia stato conferito ad oggetto il potere di nominare, confermare o revocare procura ad litem in qualunque grado o sede, abilita tale soggetto a rilasciare procura speciale per proporre ricorso per cassazione, anche se quel mandato generale sia stato conferito anteriormente alla sentenza da impugnare con il ricorso (Cass. 13 marzo 1975 n. 945)”.
Nello stesso senso – e sempre relativamente a fattispecie diverse da quella in esame – si sono espresse anche successive pronunzie di questa S.C. sempre relative a procure risultanti da atti pubblici o scritture private autenticate (Cass. n.26365/2010; 16736/2005; 9493/2002; 12598/2001).
4. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.200,00 di cui euro 3.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
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