Contro le decisioni del Consiglio nazionale forense il ricorso per cassazione va proposto – in forza di quanto ora previsto dall’art. 36, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) – nel termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione d’ufficio della sentenza contestata.
La legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70, con effetti dal 30 giugno 2020, ha novellato il D.L. n. 179 del 2012, all’art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 221 del 2012, estendendo anche ai procedimenti davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale la previsione – già dettata per i procedimenti civili – secondo cui le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, Pres. Curzio – Rel. Vincenti, con la sentenza n. 29177 del 21 dicembre 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IMPUGNAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO PER IL PAGAMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI: APPELLO O RICORSO PER CASSAZIONE?
SE IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO È ADOTTATO CON FORMA DI SENTENZA È IMPUGNABILE PER CASSAZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, II sez. civ., Pres. D’Ascola – Rel. Giannaccari | 05.06.2020 | n.10648
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE AVVOCATO: PER ACCERTARE IL NESSO FRA OMISSIONE E EVENTO SI APPLICA IL CRITERIO DEL “PIÙ PROBABILE CHE NON”
IL CASO DELL’APPELLO PROPOSTO TARDIVAMENTE
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli | 21.04.2020
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