ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di correzione di errore materiale, quando sia trascorso oltre un anno dal deposito dell’ordinanza di cui si chiede la correzione, il ricorso deve essere notificato non al difensore, ma alla parte personalmente, in quanto l’art.288, terzo comma, cpc pone il limite di un anno alla “perpetuatio” dell’ufficio del difensore ed all’efficacia dell’elezione di domicilio compiuta per il giudizio, presumendosi la cessazione dell’incarico difensivo. La notifica al difensore, tuttavia, non è inesistente, in quanto non si traduce nell’impossibilità di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, ma si risolve in una mera violazione in tema di forma, che dà luogo ad una nullità sanabile ex art.160 cpc, con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
Sul ricorso proposto da:
BANCA
– ricorrenti –
contro
D.V.G.
– intimato –
per la correzione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 13966/09, pubblicata il 16 giugno 2009;
Svolgimento del processo
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art.380-bis cod. proc. civ.:
1. – La Banca ha chiesto la correzione dell’ordinanza 16 giugno 2009, n.13996/09, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da D.V. G. avverso la sentenza emessa il 26 aprile 2007, con cui la Corte d’Appello di Napoli, confermando la sentenza emessa il 6 novembre 2003 dal Tribunale di S. Maria C.V., Sezione distaccata di Caserta, ha rigettato la domanda proposta dal D.V. per ottenere la dichiarazione di illegittimità di protesti cambiavi e la condanna della Banca al risarcimento dei danni.
Sostiene la ricorrente che l’intestazione dell’ordinanza è affetta da un errore materiale, riguardante la denominazione della controricorrente, inesattamente indicata come Banca 1 spa anzichè come Banca S.p.a..
2. – Preliminarmente, occorre rilevare che, pur essendo trascorso oltre un anno dal deposito dell’ordinanza di cui si chiede la correzione, il ricorso è stato notificato al D.V. presso l’avv. F.v., che lo ha rappresentato e difeso nel giudizio che ha condotto alla pronuncia della predetta ordinanza, nel domicilio eletto presso (omissis).
Tale notificazione non può ritenersi validamente eseguita, trovando applicazione la disposizione di cui all’art.288 cpc, comma 3, la quale introduce un limite alla perpetuatio dell’ufficio del difensore ed all’efficacia dell’elezione di domicilio compiuta per il giudizio, prevedendo che il ricorso per la correzione dell’errore materiale proposto quando sia decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento dev’essere notificato alla parte personalmente. Il limite in questione, operante anche ai fini dell’individuazione del luogo di notificazione delle impugnazioni (art.330 cpc, comma 3), ha portata generale, trovando fondamento in una presunzione di avvenuta cessazione dell’incarico difensivo, collegata alla conclusione de giudizio ed all’esaurimento dei mezzi ordinari d’impugnazione (cfr. Cass., Sez. 1, 20 aprile 2006, n.9174; Cass., Sez. lav., 29 settembre 2004. n.19576), e risulta pertanto applicabile anche al procedimento di correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione, in mancanza di una specifica disciplina.
L’inosservanza della disposizione che impone la notificazione del ricorso alla parie personalmente, anzichè al procuratore giù costituito presso il domicilio eletto per il giudizio, non determina peraltro l’inesistenza della notifica, non traducendosi nell’impossibilità di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, ma risolvendosi nella mera violazione di una prescrizione in tema di forma, che da luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell’art.160 cpc, con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt.162 e 291 cod. proc. civ.) o della sanatoria (art.156 cpc, comma 3, artt.157, 164 cod. proc. civ.) (cfr. Cass,. Sez. Un., 1 febbraio 2006, n. 2197).
Nella specie, non essendo configurabile siffatta sanatoria, avuto riguardo alla mancala costituzione dell’intimato, occorrerà pertanto disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso per la correzione dell’errore materiale, mediante la fissazione di una nuova adunanza in camera di consiglio.
2. – Una volta sanalo il predella vizio, non sembrano poi esservi ostacoli all’accoglimento del ricorso, il quale è manifestamente fondato.
La lettura dell’ordinanza, in correlazione con gli altri atti processuali, rende infatti evidente l’inesattezza occorsa nell’indicazione della controricorrente, la cui denominazione risulta indicata nell’intestazione come Banca 1 S.p.a., laddove dalla narrativa del provvedimento e dal controricorso emerge che la corretta denominazione è banca S.p.a..
Tale inesattezza, sostanziandosi in una mera svista del giudice, che non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si risolve in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, può ben essere ricondotta alla nozione di errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 391-bis cpc.
Motivi della decisione
Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta, con le precisazioni che seguono.
A seguito della comunicazione del decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio e della relazione, nella quale si rilevava la nullità della notifica del ricorso, la difesa del ricorrente ha provveduto di propria iniziativa alla rinnovazione dell’atto, indirizzandolo personalmente all’intimato presso il suo domicilio reale, dove la consegna, regolarmente tentata, è stata rifiutata dal coniuge convivente. Tale iniziativa, in quanto idonea a portare il ricorso a conoscenza del destinatario, comporta, pur in assenza di un ordine formalmente impartito dal collegio, la sanatoria del vizio rilevato nella relazione, rendendo pertanto superfluo il rinvio dell’adunanza per la rinnovazione della notifica.
Il ricorso può essere dunque accolto, disponendosi la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza.
La natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del presente provvedimento esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali, per assenza dei presupposti di cui all’art. 91 cod. proc. civ., il quale richiede, ai fini della pronuncia sulle spese, un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza (cfr. Cass., Sez. 3, 28 marzo 2008, n. 8103).
PQM
La Corte accoglie il ricorso, e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza 16 giugno 2009, n. 13996/09, nel senso che laddove si legge, nell’intestazione, Banca 1 S.p.a., debba invece leggersi ed intendersi Banca S.p.a..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013
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