ISSN 2385-1376
Testo massima
È valido il ricorso per decreto ingiuntivo depositato per via telematica in formato “PDF immagine”, ottenuto da scansione, anziché in formato “PDF testuale”, ottenuto dalla diretta trasformazione dell’atto, redatto con software di video scrittura, in formato PDF, senza scansione, in quanto il D.M. n. 44/2011 non prevede alcuna sanzione di nullità per il caso in cui il ricorso per decreto ingiuntivo venga depositato telematicamente in forma di “PDF scansione” anziché in formato “PDF testuale”.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Verona, Est. Andrea Mirenda con la sentenza del 5 dicembre 2015.
Nel caso in esame, l’opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo come unico motivo l’irricevibilità per nullità del ricorso telematicamente depositato in formato di PDF scansione piuttosto che in PDF testuale in violazione del D.M. n. 44/2011.
Il Tribunale ha ritenuto l’opposizione manifestatamente infondata per assoluta inconsistenza nel merito dell’opposizione e asserendo la validità formale del decreto opposto.
Premesso che, il vigente sistema processuale non contiene alcuna norma che sanzioni con nullità un atto depositato telematicamente in formato “PDF immagine“, e sebbene il D.M. 44/2011 stabilisca che “l’atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 34″, esso tuttavia non contiene alcuna sanzione di nullità per il caso in cui il ricorso per decreto ingiuntivo telematico venga depositato in forma di “PDF scansione” anziché in formato “PDF testuale“.
Pertanto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in formato di immagine è valido, non sussistendo alcuna violazione di legge, per il principio di tassatività delle ipotesi di nullità ex art. 156 c.p.c. per cui “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge “.
Il giudice ha ritenuto, inoltre, di non poter aderire alla tesi della inesistenza dell’atto laddove ha affermato che: “non può parlarsi di inesistenza dell’atto bensì di nullità ex art. 156, comma 2, c.c., dovendosi escludere ragionevolmente la sussistenza di quell’ipotesi estrema della c.d. “irriconoscibilità del tipo processuale”, come attesta nella pratica – la riconosciuta idoneità del ricorso a formare il convincimento e la successiva determinazione giudiziale del giudice del decreto ingiuntivo oggi opposto”.
Tuttavia, nel caso in cui il giudice avesse voluto aderire alla tesi della nullità, l’invalidità dell’atto sarebbe stata sanata per l’applicazione del principio contenuto nell’art. 156, comma 3 c.p.c., che consacra il principio della c.d. strumentalità delle forme, in base al quale “se lo scopo dell’atto è in concreto raggiunto, la nullità non può essere dichiarata”. Nel caso di specie la nullità formale dell’atto ex art. 156 c.p.c. è stata sanata a seguito dell’opposizione, avendo l’atto raggiunto in concreto il suo scopo.
È per tali ragioni che il Tribunale ha rigettato l’opposizione, escludendo in toto sia l’ipotesi dell’inesistenza sia della nullità del ricorso, ferma la validità formale del decreto e l’inconsistenza assoluta del merito dell’opposizione.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 3/2015