A fronte di una richiesta di riduzione del pignoramento da parte dei debitori esecutati, il giudice deve tener conto che i beni sui quali deve essere mantenuto il pignoramento devono essere in grado di garantire sia il diritto all’attribuzione immediata che il diritto all’accantonamento delle somme ricavate dalla vendita, afferente ai creditori intervenuti senza titolo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Ancona, Giudice Maria Letizia Mantovani, con l’ordinanza resa il 28 maggio 2020.
Nella fattispecie processuale esaminata, la Banca interveniva, senza titolo, nella procedura esecutiva instaurata nei confronti di tre debitori esecutati. In seguito, la Banca depositava un decreto ingiuntivo con il quale si ingiungeva ai debitori esecutati di pagare la somma di denaro. Tale decreto era stato opposto dal debitore e il giudizio è ancora sub judice. I debitori esecutati disconoscevano il credito della Banca e proponevano istanza per la riduzione del pignoramento. L’istituto di credito chiedeva invece l’accantonamento della somma di cui all’atto di intervento, avendo ottemperato alle prescrizioni di cui all’art. 499 co. 6 c.p.c.
L’art.499 c.p.c., al sesto comma, stabilisce che i creditori intervenuti i cui crediti siano stati, come in questo caso, disconosciuti dal debitore, hanno comunque diritto all’accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di aver proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza di cui è disposta la vendita o l’assegnazione, l’azione necessaria affinché essi possano munirsi di titolo esecutivo. Il giudice dell’esecuzione, a norma dell’art. 596 c.p.c, deve formare il progetto di distribuzione, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, “non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo”; entro lo stesso termine, il creditore interessato all’accantonamento che abbia presentato la relativa istanza, come nel caso di specie, deve fornire la prova dell’inizio e della pendenza del processo per ottenere il titolo esecutivo mediante il deposito in cancelleria di atti idonei allo scopo. Secondo quanto dispone l’art. 510, terzo comma, l’accantonamento è disposto dal giudice “per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni”.
Ciò premesso, secondo la prevalente dottrina, alla luce di un’istanza di riduzione del pignoramento avanzata dai debitori, il giudice dovrà tener conto anche delle somme da accantonarsi afferenti ai creditori intervenuti senza titolo.
Il giudice, tenuto conto anche delle somme accantonate, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la riduzione del pignoramento, poiché la liquidazione dei beni sottoposti a pignoramento non consentirà di attribuire alla procedura un importo coincidente al valore riconosciuto nella perizia, dato che la maggior parte dei lotti non risulta di piena proprietà dei debitori esecutati ma in comproprietà con altri soggetti, nonché tenuto conto del fisiologico deprezzamento dei beni che si verifica all’esito dei ribassi in sede di liquidazione.
Per tali ragioni il giudice ha accolto l’istanza di accantonamento delle somme avanzata dalla Banca e ha rigettato l’istanza di riduzione del pignoramento depositata dai debitori esecutati.
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