Il riferimento alla sentenza, contenuto nell’art. 2877 c.c., non è preclusivo della possibilità di ordinare la riduzione dell’ipoteca con provvedimento cautelare, avente la forma dell’ordinanza, poiché la locuzione “sentenza” deve essere intesa come provvedimento conclusivo del procedimento, indipendentemente dalla forma in concreto da esso assunta.
La riduzione dell’ipoteca può essere disposta anche con provvedimento cautelare avente la forma dell’ordinanza.
Questi i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 271 del 14.12.2017.
Nell’ambito di un procedimento cautelare ante causam promosso da una società debitrice al fine di ottenere la riduzione dell’ipoteca iscritta su beni alla stessa appartenenti da una società creditrice, il Tribunale di Padova sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2877, secondo comma e 2884 c.c. sul presupposto che, interpretando tali articoli nel senso di ritenere che la riduzione dell’ipoteca costituisca una forma parziale di “cancellazione” e che pertanto, anche la riduzione non possa disporsi che con sentenza passata in giudicato, tali articoli si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte, appunto, in cui gli stessi non prevedono che, ove si tratti di cancellazione di ipoteca per riduzione, il giudice possa anche disporla con provvedimento cautelare d’urgenza.
In particolare, secondo il Giudice veneto, in ragione di tale omessa previsione, gli artt. 2877, secondo comma, e 2884 c.c. violerebbero l’art. 3 della Costituzione, sia perché sarebbe irragionevole ritenere che l’autorità giudiziaria possa porre rimedio agli abusi del creditore che sottoponga a pignoramento un numero eccessivo di beni ed il creditore che effettui l’iscrizione ipotecaria non possa essere sottoposto ad alcun controllo immediato alle sua facoltà di scelta; sia perché non sarebbe coerente che gli atti che danno esecuzione ad una cognizione cautelare-sommaria siano sovvertibili da una cognizione piena di segno contrario, anche se non passata in giudicato, mentre l’attuazione della mera volontà del creditore ipotecario sia sovvertibile solo mediante la res iudicata; le stesse disposizioni si porrebbero, altresì, in contrasto con l’art. 24 Cost., in quanto il debitore verrebbe conseguentemente privato di una tutela rapida ed efficace avverso abusi del creditore.
Nel giudizio innanzi alla Corte, si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo per una declaratoria di inammissibilità o di manifesta infondatezza della questione, ritenendo che la giurisprudenza di merito e di legittimità ed anche la dottrina, sono da tempo concordi nell’ammettere la possibilità che venga emesso, in sede d’urgenza, un provvedimento di riduzione dell’ipoteca.
Sul punto, la Corte ha ritenuto non condivisibile la premessa esegetica del Tribunale di Padova di poter estendere in via analogica una norma dettata per la “cancellazione”, qual è l’art. 2884 c.c. all’ipotesi – ontologicamente e funzionalmente diversa – della riduzione di ipoteca, in quanto la riduzione non è equiparabile né alla estinzione né alla cancellazione dell’ipoteca, poiché nella riduzione non è contestato il credito né il diritto alla garanzia o all’iscrizione, ma esclusivamente la sproporzione tra garanzia, credito e beni cauzionati, mentre con l’estinzione ha fine il diritto reale di ipoteca prima esistente e con la cancellazione è negato in radice l’an del diritto all’iscrizione; diversi, peraltro, sono anche gli effetti dell’annotazione sul pubblico registro a margine dell’iscrizione, poiché mentre l’annotazione della cancellazione si risolve in una forma di pubblicità negativa, l’annotazione della riduzione non si traduce in una forma di pubblicità, ma funzionale alla riconduzione dell’ipoteca alla quantità necessaria a soddisfare la garanzia del credito, senza pregiudicare il debitore oltremisura.
La Corte ha quindi specificato che la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità già correttamente ritiene che il riferimento alla sentenza, contenuto nel censurato art. 2877 c.c., non sia preclusivo della possibilità di ordinare la riduzione con un provvedimento cautelare, avente la forma dell’ordinanza, poiché la locuzione “sentenza” dovrebbe essere piuttosto intesa come provvedimento conclusivo del procedimento, indipendentemente dalla forma in concreto da esso assunta.
Rilevato, dunque, che le disposizioni denunciate già vengono interpretate in modo compatibile con i parametri evocati, nel senso che la riduzione dell’ipoteca possa essere disposta anche con provvedimento cautelare avente la forma dell’ordinanza e considerato che nessuna disposizione di legge può essere dichiarata illegittima sol perché suscettibile di essere interpretata in contrasto con i precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Padova.
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