ISSN 2385-1376
Testo massima
TESTO DELLA MASSIMA
Per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n.69 è ammissibile, nel giudizio di cassazione, la nomina del nuovo difensore effettuata con atto denominato “comparsa di costituzione di nuovo difensore” e non necessariamente con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, come previsto dal secondo comma dell’ art. 83 c.p.c., nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dall’ art. 45 della citata legge di riforma.
Con riguardo, invece, ai giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, vale ancora il principio secondo cui nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito – la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l’art. 83, comma 3, nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non viene rilasciata su detti atti, è necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. A quest’ultima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento all’ipotesi in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso (o controricorso), non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso (o controricorso) e non soggetto agli eventi di cui all’art. 299 c.p.c. e segg., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore (nella specie denominato “atto di costituzione”) su cui possa essere apposta la procura speciale.
COMMENTO
La Corte di Cassazione ribadisce, per i giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, l’applicabilità del principio affermatosi in seno alla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto a quanto si ritiene con riguardo ai giudizi di merito – la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l’art. 83, comma 3, c.p.c. prima della legge di riforma n. 69 del 2009, nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indicava, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non era rilasciata contestualmente a tali atti, era necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 dello stesso art. 83 c.p.c., cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata.
La Corte precisa altresì che la nuova formulazione dell’art. 83, comma 3, c.p.c, quale risultante per effetto delle modifiche introdotte dall’ art. 45, comma 9, della L. 18 giugno 2009, n. 69, consente invece che nel giudizio di cassazione la parte possa provvedere alla nomina di un nuovo difensore apponendo la procura in calce o a margine della memoria menzionata dal nuovo testo dell’art. 83 c.p.c.(“memoria di nomina di nuovo difensore”), non risultando più necessario il conferimento nella forma prevista dal comma 2 del medesimo art. 83 c.p.c., cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; tuttavia detta innovazione può trovare applicazione solo con riguardo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, cioè (alla stregua di quanto disposto dall’art. 58 della medesima legge) ai giudizi instaurati, in primo grado, successivamente al 4 luglio 2009.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Art. 83= Procura alle liti
I. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
II. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
III. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato (1). In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia (2). Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. (3)
IV. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.
__________________________
(1) Le parole “ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato » sono state aggiunte dall’art. 45, comma 9, lett. a), della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).
(2) Le parole “o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia » sono state aggiunte dall’art. 45, comma 9, lett. b), della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 85/2013