ISSN 2385-1376
Testo massima
Una vera e propria rivoluzione epocale è stata compiuta con la legge di stabilità relativamente la riforma del pignormanto presso terzi. Di seguito scopriremo gli effetti giuridici della riforma: il Pignoramento presso terzi, la dichiarazione di quantità e Mancata dichiarazione del terzo.
Non rendere la dichiarazione di quantità da parte del terzo è ATTO GIURIDICO GRAVISSIMO in quanto il credito si considererà non contestato e verrà immediatamente e automaticamente assegnato al creditore procedente.
Le modifiche introdotte con la legge di stabilità rendono più funzionale la procedura per il recupero del credito
Finalmente sono state apportate riforme serie e sensate che potenziano fortemente la procedura di pignoramento presso terzi.
Quasi un miracolo giuridico in quanto sono state apportate piccole modifiche logiche che miglioreranno la funzionalità della procedura.
La legge di stabilità legge 24 dicembre 2012 n. 228 in G.U. del 29 dicembre 2012 n. 302 all’art. 20 ha modificato il codice di procedura civile nella parte relativa al pignoramento presso terzi in relazione agli artt. 543, 548 e 549 cpc.
In particolare è stata TOTALMENTE riformata la procedura nella parte inerente la posizione del TERZO in relazione alla mancata dichiarazione di quantità.
E stata resa più agevole la comunicazione in merito dichiarazione di quantità, la quale potrà essere effettuata anche a mezzo posta certificata; tanto sarà possibile in quanto il creditore procedente dovrà inserire il proprio indirizzo di posta certificata nell’atto di pignoramento ex art.543 cpc al fine di consentire al terzo a sua a volta di inviare la dichiarazione per posta certificata. Si tratta di un facoltà e non di un obbligo giuridico, restando salva sempre la possibilità di utilizzare gli strumenti tradizionali.
Sanzioni gravissime sano state introdotte nel caso in un cui il terzo non renda la dichiarazione.
Nell’ipotesi di pignoramento di crediti di lavoro, (545 comma 3 e 4 cpc) è stato previsto che la mancata dichiarazione e la mancata comparizione del terzo all’udienza stabilita dal creditore equivale a non contestazione del credito.
Per i crediti diversi da quelli di lavoro, il nuovo 548 cpc comma 2 prevede che se il creditore dichiara di non aver ricevuto da dichiarazione del terzo e il terzo non compare all’udienza fissata dal creditore, il giudice fissa una nuova udienza. L’ordinanza del giudice che indica la nuova udienza è notificata al terzo e se il terzo non compare neanche nella nuova udienza, il credito si considera non contestato.
Il nuovo 549 cpc prevede che se sulla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni, queste sono risolte dal Giudice con ordinanza basata sugli opportuni accertamenti e l’ordinanza è contestabile ex art. 617 cpc.
Le modifiche introdotte hanno di fatto eliminato quella virtuosa prassi per la quale per effetto della mancata dichiarazione di quantità il creditore procedente doveva introdurre il giudizio per l’accertamento del credito nei confronti del terzo con la conseguenza che la procedura durava in media oltre 36 mesi con un tempistica che di fatto scoraggiava il creditore.
Con le modifiche apportate, il non rendere una dichiarazione di quantità SARÀ UN ATTO GIURIDICO GRAVISSIMO che comporterà di fatto la solidarietà tra il terzo ed il debitore pignorato, in quanto il credito si considererà non contestato e verrà immediatamente e automaticamente assegnato al creditore procedente.
Il terzo potrà impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se proverà di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
In conclusionale il terzo sarà chiamato a rispondere dei debiti del debitore pignorato se non presterà tempestivamente la dichiarazione di quantità in quanto, per effetto della mancata contestazione del credito, sarà tenuto al pagamento del credito.
Le modifiche introdotte sono eccellenti in quanto consentiranno di migliorare la funzionalità della procedura, riducendo i tempi di giustizia.
Ecco le norme modificate
ART.543 CODICE DI PROCEDURA CIVILE – (FORMA DEL PIGNORAMENTO).
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492:
1. l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2. l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3. la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente: «NONCHÉ L’INDICAZIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEL CREDITORE PROCEDENTE»;
4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all’articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata «OVVERO A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA»;.
Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’articolo 501.
L’ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell’atto, è tenuto a depositare immediatamente l’originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell’articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell’articolo 314.
ART. 548. CODICE DI PROCEDURA CIVILE (MANCATA DICHIARAZIONE DEL TERZO).
Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.
Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.»
ART. 549 CODICE DI PROCEDURA CIVILE (CONTESTATA DICHIARAZIONE DEL TERZO).
Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 23/2012