Provvedimento segnalato dall’Avv. Paolo Calabretta del Foro di Catania con nota di accompagnamento
Il socio è legittimato (a differenza del liquidatore, la cui legittimazione viene meno con la cancellazione della società) a richiedere e percepire le somme richieste a titolo di rimborso IVA e all’azione senza essere obbligato ad instaurare il litisconsorzio con gli altri soci.
Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di con titolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione.
Questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione, Pres. Virgilio – Rel. Fuochi Tinarelli, con la sentenza n. 15637 dell’11.06.2019, in ordine alla spettanza in capo ai soci – recte, al singolo socio – di società cancellata (nella specie, una s.r.l.) del diritto al rimborso IVA spettante, in origine, alla società poi cancellata.
L’ex socio e liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese aveva chiesto il rimborso di un credito IVA maturato dalla società, negato dall’Agenzia per difetto di legittimazione, a causa della mancata indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione o la prova dell’avvenuta cessione. L’impugnazione del diniego, accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Pavia, era stata rigettata dal giudice d’appello.
Il contribuente, pertanto, ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato con due motivi. La Corte ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente in qualità di ex liquidatore della società, ma ha accolto il secondo proposto in qualità di ex socio nei termini di cui ha ritenuto infondato il primo; cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso del contribuente.
Il provvedimento in esame è di notevole interesse sia per i creditori sociali che per i creditori dei singoli soci. Appare opportuno muovere alcune osservazioni sui principi espressi dalla Suprema Corte.
La prima è che la Cassazione ha espressamente respinto il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato proposto dall’Agenzia delle Entrate, la quale lamentava nullità delle sentenze di primo e secondo grado per violazione del litisconsorzio necessario tra tutti i soci superstiti della società estinta, essendo stato il ricorso proposto da uno solo di essi. Il singolo socio ha la possibilità di agire in giudizio, senza chiamare in giudizio gli altri soci. La conseguenza è che la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del socio per l’intero importo del rimborso IVA.
In tal guisa, deve ritenersi superato il diverso orientamento della giurisprudenza di merito e, segnatamente, Comm. Trib. Reg. Lombardia, la quale con sentenza del 24/06/2016 n. 3766/13 aveva invece statuito che, in caso di società cessata, il diritto di credito della stessa si trasferisce ai soci che possono invocarlo “pro quota“. Affermando, sul punto, che: “… Nel caso di specie, come da visura prodotta in atti, i soci ricorrenti, titolari ciascuno di una quota pari al 25%, possono agire per i soli tre quarti del credito spettante alla società a titolo di rimborso”.
La seconda osservazione – che è maggiormente di interesse per il ceto creditorio – è che il pignoramento del credito IVA e/o fiscale sia una procedura espropriativa da tentare nelle ipotesi (tutt’altro che infrequenti) in cui una società debitrice venga cancellata dal Registro delle Imprese e, ciò nonostante, dal bilancio finale di liquidazione non risulti alcun credito fiscale (e però, dalle dichiarazioni fiscali, acquisite tramite la procedura di cui all’art. 492 bic c.p.c., risulti sussistente tale credito).
Anzi, a ben vedere, tale procedura espropriativa potrà essere posta in essere da una duplice categoria di creditori:
- a) I creditori sociali: invero, la sentenza di Cassazione in esame afferma che: “Rispetto agli ex soci, infatti, costituisce ormai “diritto vivente” che «qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci”. Pertanto, i creditori della società cancellata ben avranno titolo per aggredire tali somme;
- b) Nel contempo, poiché le somme entrano nel patrimonio personale del socio, stante il surrichiamato fenomeno di tipo successorio, anche i creditori particolari del socio potranno aggredire tali somme.
Va da sé, poi, che il comportamento del liquidatore che non abbia indicato nel bilancio finale di liquidazione e/o nella relativa nota integrativa la presenza di tale credito fiscale non riscosso, costituisca comportamento che lo espone ad azione di responsabilità da parte dei creditori sociali, ai sensi dell’art. 2495 c. c.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIMBORSO IVA: SE RICHIESTO TEMPESTIVAMENTE È DOVUTO ANCHE IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO VR
LA PRESENTAZIONE DI DETTO MODELLO NON È SOGGETTA AL TERMINE BIENNALE DI DECADENZA EX ART. 21 D.LGS.546/92
Sentenza | Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, Pres. Mancini Rel. est. Morlini | 10.01.2017 | n.136
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-iva-se-richiesto-tempestivamente-e-dovuto-anche-in-caso-di-omessa-presentazione-del-modello-vr
CREDITO IVA: LA MANCATA DICHIARAZIONE NON PRECLUDE IL RIMBORSO DELL’ECCEDENZA
IL CONTRIBUENTE NON PERDE IL DIRITTO DI CHIEDERE LA RIPETIZIONE D’INDEBITO SE IL CREDITO EMERGE DALLE SCRITTURE CONTABILI
Sentenza | Cassazione civile, sezione tributaria | 15.05.2013 | n.11670
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/credito-iva-la-mancata-dichiarazione-non-preclude-il-rimborso-dell-eccedenza
RIMBORSO IVA NEGATO: AMMINISTRAZIONE CONDANNATA PER LITE TEMERARIA
IL RIFIUTO PER MOTIVI FUTILI COSTA ALLO STATO EURO 15.000,00
Sentenza | Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Pres. Rel. Lamanna | 19.05.2015 | n.2088
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-iva-negato-amministrazione-condannata-per-lite-temeraria
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