In tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro RX4, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello VR, che costituisce, ai sensi dell’art. 38 bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l’esigibilità del credito; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del predetto quadro RX4, la presentazione del modello VR non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
Questi i principi espressi dalla Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, Pres. Mancini Rel. est. Morlini con la sentenza n. 136 del 10.01.2017.
Nel caso di specie un contribuente, in conseguenza della cessione della propria ditta individuale nel 2006 comunicata regolarmente alla competente agenzia statale, nel 2007 presentava dichiarazione Unico riferita all’anno di imposta 2006, ed inviava contestualmente dichiarazione annuale Iva nella quale indicava l’importo del credito di cui richiedeva il rimborso compilando apposita voce evidenziata nel quadro RX, rigo 4, omettendo, però, di presentare l’istanza di cui al modello VR ex articolo 38 bis D.P.R. n. 633/1972.
Nel 2011 il contribuente presentava istanza di rimborso, la quale veniva rigettata dalla competente agenzia sulla base della considerazione per cui, non avendo lo stesso presentato il modello VR nel 2007, ed essendo decorso il termine di cui all’ articolo 21 comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. n. 546/1992 – ai sensi del quale “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione” – la richiesta doveva considerarsi formulata per la prima volta nel 2011.
Tale diniego di rimborso veniva impugnato dal contribuente davanti alla CTP di Modena, la quale rigettava il ricorso aderendo alle difese dell’agenzia statale in ordine alla tardività dell’istanza.
Avverso la pronuncia di primo grado proponeva appello il predetto contribuente, reiterando le proprie argomentazioni in ordine al fatto che la richiesta di rimborso risultava già formulata nel 2006 con la compilazione del quadro RX all’interno del modello Unico, integrando la mancata compilazione del quadro VR un mero errore formale e sostenendo che comunque, in caso di cessazione dell’attività, il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale, anche se non chiesto attraverso la compilazione dell’apposito quadro, può essere richiesto dal contribuente con istanza da presentare entro il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., e non già entro il termine biennale di cui all’art. 21 D.Lgs. n. 546/1992.
In merito la CTR emiliana, richiamando la giurisprudenza di legittimità, evidenziava che ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro RX4, in quanto la presentazione del modello VR, ai sensi dell’art. 38 bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito; ne consegue che, se esercitato tempestivamente il diritto al rimborso, la presentazione del modello VR non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c..
Tale assunto, a parere della Commissione, risulta inoltre pienamente armonico anche con i princìpi esplicitati dalla giurisprudenza comunitaria, la quale ha da sempre sostenuto che il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche in caso di omissione di alcuni obblighi formali.
In ragione dei suesposti rilievi la CTR dell’Emilia Romagna in accoglimento dell’appello, ha accolto l’originario ricorso del contribuente condannando l’Amministrazione Finanziaria a rifondere allo stesso le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CREDITO IVA: LA MANCATA DICHIARAZIONE NON PRECLUDE IL RIMBORSO DELL’ECCEDENZA
IL CONTRIBUENTE NON PERDE IL DIRITTO DI CHIEDERE LA RIPETIZIONE D’INDEBITO SE IL CREDITO EMERGE DALLE SCRITTURE CONTABILI
Sentenza | Cassazione civile, sezione tributaria | 15.05.2013 | n.11670
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