In materia di spese di lite, quando le medesime sono liquidate nel titolo in favore del procuratore legale dichiaratosi antistatario, è il detto procuratore titolare del diritto al pagamento e legittimato ad agire per il recupero del proprio credito.
Tuttavia, le somme dovute in rimborso dell’IVA vanno pagate in aggiunta all’importo capitale, quali spese accessorie, solo se l’avente diritto non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’imposta, a causa dell’attività svolta.
In materia fiscale costituisce principio informatore l’addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest’ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti posto nella condizione di conseguire due volte la medesima somma di denaro.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Barbara Pirocchi, con la sentenza n. 7020 del 4 maggio 2023, con la quale è stata rigettata l’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. per difetto di legittimazione attiva della società intimante a richiedere il pagamento delle spese di lite, liquidate direttamente a favore del procuratore di controparte dichiaratosi antistatario.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PRECETTO – RIMBORSO IVA: IL CREDITORE DEVE PROVARE L’INDETRAIBILITÀ DELL’IMPOSTA
SOLO IN TALE CASO, L’IVA RAPPRESENTA UN COSTO EFFETTIVO RIPETIBILE
Sentenza | Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Nicolò Grimaudo | 07.02.2023 | n.161
RIMBORSO IVA A SOCIETA’ CANCELLATA: UNA CHANCE IN PIÙ PER I CREDITORI SOCIALI E I SOCI
IL SOCIO È LEGITTIMATO ALL’AZIONE SENZA ESSERE OBBLIGATO AD INSTAURARE IL LITISCONSORZIO CON GLI ALTRI SOCI
Ordinanza | Cassazione civile, Sez. V, Pres. Virgilio – Rel. Fuochi Tinarelli | 11.06.2019 | n.15637
LA PRESENTAZIONE DI DETTO MODELLO NON È SOGGETTA AL TERMINE BIENNALE DI DECADENZA EX ART. 21 D.LGS.546/92
Sentenza | Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, Pres. Mancini Rel. est. Morlini | 10.01.2017 | n.136
CREDITO IVA: LA MANCATA DICHIARAZIONE NON PRECLUDE IL RIMBORSO DELL’ECCEDENZA
IL CONTRIBUENTE NON PERDE IL DIRITTO DI CHIEDERE LA RIPETIZIONE D’INDEBITO SE IL CREDITO EMERGE DALLE SCRITTURE CONTABILI
Sentenza | Cassazione civile, sezione tributaria | 15.05.2013 | n.11670
RIMBORSO IVA NEGATO: AMMINISTRAZIONE CONDANNATA PER LITE TEMERARIA
IL RIFIUTO PER MOTIVI FUTILI COSTA ALLO STATO EURO 15.000,00
Sentenza | Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Pres. Rel. Lamanna | 19.05.2015 | n.2088
LA QUESTIONE PUÒ ESSERE FATTA VALERE SOLO IN SEDE ESECUTIVA CON L’OPPOSIZIONE A PRECETTO
Ordinanza | Cass. civ. Sez. VI – 2, Pres. D’Ascola – Rel. Cosentino | 10.07.2018 | n.18192
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