Nell’ambito di un’operazione di finanziamento, sebbene le parti possano liberamente determinare i futuri costi continuativi (recurring) e la loro distribuzione nel corso del tempo, è escluso che le stesse possa determinare anche la quota di quei costi oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in quanto tale determinazione è, in ogni caso, regolata dal principio di competenza economica (pro rata temporis), da intendersi quale criterio legale di rimborso ex art. 125-sexies TUB.
Questo il principio espresso dall’ABF collegio di Torino, Pres. Guastalla – Rel. Benedetti del 29.03.2017.
Nella fattispecie esaminata un cliente conveniva innanzi all’ABF un Istituto di credito con il quale aveva acceso un finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio, al fine di ottenere il rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell’estinzione anticipata del prestito.
Al contrario, contrapponendosi alle deduzioni del cliente di cui chiedeva il rigetto, l’intermediario con riferimento al premio assicurativo, rilevava come il medesimo, sulla base dell’art. 7 del contratto, fosse stato sostenuto della banca e con riferimento agli oneri di distribuzione, ribadiva la correttezza dei rimborsi effettuati in sede di conteggio estintivo in quanto la retrocessione di tali oneri era disciplinata in modo trasparente dagli artt. 6 e 12 del contratto.
Il collegio, esaminando, in via preliminare le disposizioni contrattuali ha ritenuto opportuno richiamare un’importante decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/2016, secondo cui nelle ipotesi in cui le parti abbiano previsto costi continuativi diversi per ogni frazione di tempo della complessiva durata del rapporto contrattuale il criterio di recupero degli esborsi sopportati per remunerare tali costi a seguito della estinzione anticipata del finanziamento, ancorché non esattamente proporzionale, sarebbe sempre conforme al criterio di competenza economica ovvero il criterio pro rata temporis.
In particolare gli arbitri hanno osservato che sebbene le parti possano liberamente determinare i futuri costi continuativi (recurring) e la loro distribuzione nel corso del tempo, è escluso che le stesse possa determinare anche la quota di quei costi oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in quanto tale determinazione è, in ogni caso, regolata dal principio di competenza economica (pro rata temporis), da intendersi quale criterio legale di rimborso ex art. 125-sexies TUB.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il collegio rigettava il ricorso.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIMBORSO ONERI: OVE IL FINANZIAMENTO SIA ESTINTO ANTICIPATAMENTE NON È PREVISTO PER I COSTI UP FRONT
SONO RELATIVI ALL’ATTIVITÀ PRELIMINARE DEL RAPPORTO EPRODROMICI ALLA CONCESSIONE DEL PRESTITO
Sentenza | Giudice di pace di Riva del Garda, Dott. Marcello Mancini | 12.06.2017 | n.35
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO PER I CONTRATTI STIPULATI ANTE D.LGS. 141/2010
LE COMMISSIONI DEGLI AGENTI NON POSSONO ESSERE RIMBORSATE
Sentenza | Giudice di Pace di Brescia, Avv. Francesca Poma | 18.05.2017 | n.946
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