Per i contratti di finanziamento conclusi in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’articolo 125 sexies T.U.B deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dagli istituti di credito e di finanziamento, perchè diversamente, si verrebbe a violare il principio dell’irretroattività delle leggi.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Napoli, Avv. Giuseppe Magarelli, con la sentenza n. 14092 dell’07.04.2017.
Nel caso di specie, un cliente conveniva in giudizio la società di intermediazione finanziaria al fine di ottenere la restituzione della somma trattenuta in conseguenza dell’estinzione anticipata del contratto di finanziamento conclusosi nel 2009, richiamando a supporto l’art 125 sexies T.U.B. comma 1 in virtù del quale “in caso di estinzione anticipata del finanziamento consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Si costituiva in giudizio la finanziaria convenuta contestando la domanda ex adverso proposta.
Il Giudice sul punto ha rilevato che il richiamato art 125 sexies TUB è stato introdotto con D. Lgs 141/2010 e che per il principio “tempus regit actum” spiega la sua efficacia per il futuro senza retroagire per il passato, con la conseguenza che essendosi il contratto risolto antecedentemente alla sua entrata in vigore, non poteva applicarsi alla fattispecie de quo agitur.
Sulla base di tali considerazioni il Giudicante ha rigettato integralmente la domanda attorea con condanna del cliente all’integrale rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIMBORSO ONERI: SE IL CONTRATTO È STATO CONCLUSO ANTE 2010, NON SONO RIPETIBILI COSTI E COMMISSIONI
DIVERSAMENTE SI VIOLEREBBE IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI
Sentenza | Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Maria Cuomo | 08.11.2016 | n.4984
RIMBORSO ONERI: OVE IL FINANZIAMENTO SIA ESTINTO ANTICIPATAMENTE NON È PREVISTO PER I COSTI UP FRONT
SONO RELATIVI ALL’ATTIVITÀ PRELIMINARE DEL RAPPORTO E PRODROMICI ALLA CONCESSIONE DEL PRESTITO
Sentenza | Giudice di pace di Riva del Garda, Dott. Marcello Mancini | 12.06.2017 | n.35
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO SE IL CONTRATTO PREVEDE, IN IPOTESI DI ESTINZIONE ANTICIPATA, SOLO L’ABBUONO DEGLI INTERESSI NON MATURATI
LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL PREMIO ASSICURATIVO DEVE ESSERE RIVOLTA ALL’ASSICURATORE
Sentenza | Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Bianca De Franciscis | 09.02.2016 | n.2582
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