In virtù di contratti stipulati, definiti e/o risolti anteriormente all’entrata in vigore dell’art.125 sexies T.U.B., deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione delle somme a titolo di rimborso di commissioni di amministrazione trattenute dall’istituto di credito in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, pur essendo prevista, per gli stessi, la disciplina previgente ai sensi dell’art. 125 comma 2° D.Lgs. n. 385/1993 T.U.B. la quale già disponeva che “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito”.
L’applicazione retroattiva della norma di cui all’ art 125-sexies TUB deve essere esclusa anche in virtù di quanto previsto dall’art. 30 delle Direttiva 2008/48/CE, a cui il D.Lgs. n. 141/10 ha dato attuazione, che al primo comma testualmente recita: “La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Salerno, dott.ssa Filomena Catauro con la sentenza n. 4150 del 31/07/2017.
Nella fattispecie in esame un CLIENTE conveniva in giudizio la BANCA, chiedendo la condanna alla restituzione di somme a titolo di rimborso commissioni per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento, ritenendo applicabile retroattivamente la normativa prevista dall’art. 125 sexies TUB in virtù della similitudine tra la stessa e la previgente regolamentazione di cui all’ art. 125 bis TUB, disciplinante il contratto in questione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta BANCA che eccepiva la carenza di legittimazione passiva e l’infondatezza della domanda chiedendone il rigetto. La convenuta chiedeva ed otteneva l’autorizzazione alla chiamata in causa della SOCIETÀ FINANZIARIA che si costituiva in giudizio ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva e l’infondatezza della domanda proposta dalla BANCA e dall’attore.
Nel pronunciarsi sulla questione il Giudice ha osservato che l’art. 125, comma 2° D.Lgs. n. 385/1993 T.U.B., in vigore al momento della data di conclusione del contratto, già disponeva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito”, pertanto – ha argomentato il Magistrato – in linea con quanto stabilito nel quadro normativo previgente, l’art. 125 sexies del D.Lgs. n. 385/1993, attualmente in vigore, sembrerebbe confermare il principio dell’art. 125 bis così che, dovrebbe ritenersi non violato il principio di irretroattività della legge di cui all’art. 11 disp. prel. cod. Civ.
Tuttavia, il Giudicante ha dichiarato tale ipotesi confutata dall’art. 30 della Direttiva 2008/48/CE attuata dal D.Lgs. n. 141/10 che ha introdotto l’art.125 sexies T.U.B. in virtù del disposto del primo comma del citato articolo 30 il quale espressamente prevedeva che: “La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione“.
Alla luce del principio esposto, quindi, il Magistrato ha ritenuto inapplicabile al rapporto dedotto in giudizio la normativa invocata da parte attrice, pronunciandosi per l’integrale rigetto delle domande proposte.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO PER I CONTRATTI STIPULATI ANTE D.LGS. 141/2010
LE COMMISSIONI DEGLI AGENTI NON POSSONO ESSERE RIMBORSATE
Sentenza | Giudice di Pace di Brescia, Avv. Francesca Poma | 18.05.2017 | n.946
RIMBORSO ONERI: ESCLUSA LA RIPETIZIONE DI COSTI E COMMISSIONI SE IL CONTRATTO È STATO CONCLUSO ANTE 2010
DIVERSAMENTE SI VERREBBE A VIOLARE IL PRINCIPIO DELL’IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI
Sentenza | Giudice di Pace di Napoli, Avv. Giuseppe Magarelli | 07.04.2017 | n.14092
RIMBORSO ONERI: SE IL CONTRATTO È STATO CONCLUSO ANTE 2010, NON SONO RIPETIBILI COSTI E COMMISSIONI
DIVERSAMENTE SI VIOLEREBBE IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI
Sentenza | Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Maria Cuomo | 08.11.2016 | n.4984
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