Laddove siano stati chiaramente evidenziati e controfirmati dall’attore al momento della stipula del contratto sia i costi up front non rimborsabili sia le commissioni in favore dell’agente, i premi di assicurazione, i costi per premio rischio credito e gli altri oneri ivi indicati una tantum, non può parlarsi di violazioni dell’art 125 sexies TUB.
Tali costi sono lecitamente trattenuti dall’intermediario in sede di anticipata estinzione se le relative clausole contrattuali sono approvate per iscritto ex artt.1341-1342 c.c.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Treviso, Dott. Luigi Rizzo con la sentenza n. 229 del 13.03.2018.
Nella fattispecie esaminata un debitore conveniva in giudizio una società finanziaria per vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme ritenute indebitamente trattenute all’atto della anticipata estinzione di un finanziamento, oltre ai pretesi danni morali e materiali conseguenti, ritenendo il comportamento avversario contrario a buona fede e trasparenza.
Costituitasi la società finanziaria, contestava in toto le richieste attoree, lamentando in particolare la propria carenza di legittimazione passiva (essendo stato il contratto stipulato con una società terza in cui la società finanziaria non era mai subentrata e dalla quale aveva avuto solo la cessione di alcuni crediti pro soluto) ritenendosi legittimata solo per la richiesta di restituzione di quota delle commissioni bancarie pro rata temporis.
Il tribunale si pronunciava ritenendo non accoglibili le domande attoree in quanto emergeva chiaramente che i costi up front non rimborsabili, le commissioni in favore dell’agente, i premi di assicurazione, i costi per premio rischio credito e gli altri oneri ivi indicati una tantum, erano stati evidenziati e controfirmati dall’attore alla stipula e perciò non poteva parlarsi di violazioni dell’art 125 sexies TUB.
Poiché le clausole erano state approvate per iscritto ex artt.1341-1342 c.c., non incorrevano in violazioni di sorta. Neppure poteva parlarsi di danni morali, sia per la mancata prova della loro esistenza sia per la loro non riconducibilità causale all’estinzione anticipata.
Sulla scorta di tali rilievi il Giudice si pronunciava per l’integrale rigetto della domanda, condannando l’attore all’integrale rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIMBORSO ONERI: L’INDEBITO TRATTENIMENTO DEI COSTI DA PARTE DELL’INTERMEDIARIO NON PUÒ ASSUMERSI IN RE IPSA
IL CLIENTE HA L’ONERE DI DIMOSTRARE NON SOLO L’EFFETTIVO PAGAMENTO MA SOPRATTUTTO L’AVVENUTA ESTINZIONE
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RIMBORSO ONERI: ESCLUSA RIPETIZIONE PREMIO ASSICURATIVO PER CONTATTI CONCLUSI ANTE L.221/2012
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Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Marco Pugliese | 15.11.2017 | n.3786
RIMBORSO ONERI: IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA NESSUN DIRITTO ALLA RIPETIZIONE SE ESPRESSAMENTE PATTUITO DALLE PARTI
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Sentenza | Giudice di pace di Potenza, Avv Antonia Maria Brunetti | 27.09.2017 | n.387
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