L’affermazione per la quale il mutuante è tenuto in solido con la società di intermediazione o la compagnia assicurativa all’obbligo di ripetizione di quanto indebitamente trattenuto anche a titolo di premi assicurativi e commissioni di intermediazione non può essere condiviso contrastando con la natura stessa dell’azione di ripetizione di indebito e con il suo fondamento logico che intende porre rimedio ad uno spostamento patrimoniale verificatosi in assenza di giustificazione causale.
Non essendo stata prevista in sede legislativa una sua eventuale efficacia retroattiva, l’art, 125-sexies T.u.b., che sancisce la facoltà del debitore di estinguere anticipatamente il mutuo e regolamenta la possibilità per lo stesso di ottenere una riduzione del costo o un equo indennizzo, trova applicazione solo in riferimento ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, in conformità al principio cronologico di risoluzione delle antinomie.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Edmondo Cacace con la sentenza n. 1009 del 20.03.2018.
Nella fattispecie esaminata un cliente conveniva in giudizio la Banca deducendo di aver stipulato un contratto di finanziamento estinto anticipatamente rispetto alla naturale scadenza instando per l’accertamento della nullità della clausola relativa alla non ripetibilità delle somme versate a titolo di commissioni bancarie, di intermediazione, di spese per polizza assicurativa e chiedendo la condanna della Banca alla rifusione di quanto indebitamente percepito.
Dichiarata la contumacia della banca convenuta, il Giudice di Pace adito ha accolto la richiesta attorea e condannato l’istituto di credito al pagamento in favore del cliente della somma di euro 4.433,83, oltre interessi e spese del procedimento.
Avverso tale decisione ha proposto appello l’intermediario convenuto, chiedendo in primo luogo l’integrale rigetto della domanda formulata dall’attrice in primo grado evidenziando preliminarmente che l’art 125-sexies TUB, invocato dalla controparte, è disposizione entrata in vigore successivamente rispetto alla stipula del rapporto azionato, rappresentando inoltre di essere stato condannato a restituire somme di denaro che non aveva in realtà mai incassato.
Si costituiva nel giudizio di appello il cliente insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
Il Tribunale ha preliminarmente chiarito che l’originaria domanda spiegata dal cliente doveva qualificarsi come ripetizione di indebito oggettivo e che, in quanto tale poteva essere formulata unicamente nei confronti dell’accipiens, di colui cioè nella cui sfera giuridica si era verificata l’indebita locupletazione.
Il Giudice ha poi rilevato che dall’esame del contratto si evinceva chiaramente che il premio assicurativo era stato versato in favore della compagnia assicurativa e la commissione di intermediazione era di spettanza unicamente della società agente che, agendo da mandataria, aveva favorito la stipula del contratto.
Ciò posto, il Giudicante ha evidenziato che la richiesta di ripetizione delle relative somme doveva essere indirizzata, rispettivamente, nei confronti della compagnia assicurativa e della società agente chiarendo altresì che l’affermazione per cui il mutuante è tenuto in solido con l’accipiens all’obbligo di ripetizione di quanto indebitamente trattenuto anche a titolo di premi assicurativi e commissioni di intermediazione non può essere condivisa contrastando con la natura stessa dell’azione di ripetizione di indebito e con il suo fondamento logico che intende porre rimedio ad uno spostamento patrimoniale verificatosi in assenza di giustificazione causale.
In merito alla richiesta di ripetizione delle somme relative alla commissione bancaria e ratei di spese il Giudicante, concordando con le prospettazioni dell’appellante, ha chiarito che non poteva applicarsi al rapporto azionato la previsione di cui all’art. 125-sexies TUB in quanto entrata in vigore successivamente alla stipula del finanziamento e non essendo stata prevista in sede legislativa una sua eventuale efficacia retroattiva.
Ciò posto il Tribunale, richiamando la ormai nota distinzione tra spese le commissioni previste in sede negoziale relative alla fase preliminare e formativa del contratto (cd. costi up front) e quelle remunerative delle attività che strutturalmente si riferiscono alla fase esecutiva (cd. costi recurring), ha chiarito che in ipotesi di anticipata estinzione ad essere ripetibili sono unicamente gli oneri cd. recurring in quanto costituenti il corrispettivo di attività che non sono state poste in essere durante lo svolgimento del contratto.
Sulla scorta di tali considerazioni, applicando l’evidenziato criterio di calcolo, in parziale riforma della sentenza impugnata il Tribunale ha ridotto l’importo da rimborsare alla somma di euro 141,66 a titolo di commissioni bancarie e ai ratei di spese riferentisi al periodo successivo all’estinzione del contratto, decurtando da tale importo quanto già rimborsato rimborsato in sede di estizione, compensando le spese lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIMBORSO ONERI: IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA NESSUN DIRITTO ALLA RIPETIZIONE SE ESPRESSAMENTE PATTUITO DALLE PARTI
NON SI RITIENE VIOLATO L’ART 125 TUB SE VI È CLAUSOLA APPROVATA AI SENSI DEGLI ARTT., 1341, COMMA 2 E 1342 C.C.
Sentenza | Giudice di pace di Potenza, Avv Antonia Maria Brunetti | 27.09.2017 | n.387
RIMBORSO ONERI POST 2010: OVE IL CONSUMATORE RINUNCI AI COSTI RESIDUI, ALCUN RIMBORSO È DOVUTO
È ESCLUSA EQUA RIDUZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO DEL CREDITO
Sentenza | Giudice di Pace di Gela, Avv. Maria Gilda Ragusa | 11.09.2017 | n.565
RIMBORSO ONERI: STOP ALLA RESTITUZIONE DEI COSTI UP FRONT OVE FINANZIAMENTO SIA ESTINTO ANTE 2010.
IL NUOVO ART 125 TUB NON HA EFFICACIA RETROATTIVITÀ.
Sentenza | Giudice di Pace di Nola, Avv. Gennaro Rosa | 04.08.2017 | n.3850
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