La disposizione di cui all’ art. 125-sexies T.U.B., non è suscettibile di applicazione retroattiva, posto che l’art. 30 della Direttiva 2008/48/CE, a cui il D. Lgs. n. 141/10 ha dato attuazione, al primo comma testualmente recitava: “La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”; di conseguenza qualora il cliente agisca in riferimento ad un contratto non solo concluso in epoca precedente rispetto all’art. 125-sexies T.U.B. ma anche definito e risolto anticipatamente rispetto alla data di entrata in vigore della normativa, deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dagli istituti di credito e di finanziamento, perché diversamente si verrebbe a violare il principio di irretroattività delle leggi.
Una lettura costituzionalmente orientata della norma non può che portare ad escludere la possibilità di applicazione della stessa a quei contratti che abbiano avuto completa esecuzione nel periodo antecedente alla sua entrata in vigore, dovendosi per contro, ritenere ammissibile e giustificabile la relativa applicazione solo in riferimento a quelli stipulati in un periodo precedente, ma ancora in corso.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, Dott.ssa Giovanna Cellini con la sentenza n. 1443 del 05.02.2018.
Nella fattispecie considerata un cliente agiva nei confronti di una Banca per ottenere la restituzione della somma trattenuta in conseguenza dell’estinzione anticipata del contratto di finanziamento concluso con la stessa, convenendo in giudizio anche la società di intermediazione finanziaria.
Si costituivano in giudizio le convenute chiedendo l’autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa chiedendo di essere dalla stessa manlevata nell’ipotesi di condanna alla rifusione del premio assicurativo non goduto.
Costituitasi la compagnia assicurativa la causa veniva trattenuta in decisione.
In merito alle deduzioni di parte attrice il Giudice ha specificato che la richiesta di ripetizione non può trovare fondamento nel principio di equa riduzione dei costi del finanziamento, riconosciuto in capo ai consumatori dall’art. 125, comma 2° T.U.B., in vigore al momento dell’estinzione anticipata del finanziamento, precedente al 2010.
La considerazione per cui tale disposizione conferma in sostanza quanto recepito poi dall’art. 125-sexies T.U.B., non vale – spiega il Giudicante – a ritenere applicabile quest’ultima norma in riferimento a rapporti conclusisi precedentemente alla sua entrata in vigore e ciò anche in considerazione del disposto di cui all’art. 30, 1° comma della Direttiva 2008/48/CE, a cui il D. Lgs. n. 141/10 ha dato attuazione, che recita “La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione“.
Ciò posto, e rilevato che nel caso in esame ci si riferiva ad un contratto non solo concluso in epoca precedente rispetto all’invocato art. 125-sexies T.U.B. ma anche definito e risolto anticipatamente rispetto alla data di entrata in vigore della detta normativa, il Giudice ha rigettato integralmente la richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dagli istituti di credito e di finanziamento, compensando tra le parti le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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