E’ escluso il rimborso oneri laddove il contratto di mutuo intercorso tra le parti preveda espressamente, in ipotesi di estinzione anticipata, solo l’abbuono della quota degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto.
La domanda avente per oggetto la richiesta di rimborso del premio assicurativo deve essere rivolta alla società di assicurazione.
Questi i principi sanciti dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Bianca De Franciscis, con sentenza n.2582 del 02/09/2016.
Il cliente conveniva in giudizio la società con cui aveva stipulato un contratto di mutuo, e in considerazione dell’estinzione anticipata del rapporto contrattuale, richiedeva il rimborso della somma versata a titolo di commissioni e di altra cifra relativa al periodo durante il quale, per effetto della anticipata risoluzione, rimaneva inutilizzata la copertura assicurativa offerta dalla polizza contratta.
La società convenuta contestava, in particolare, la fondatezza della domanda attorea sia avuto riguardo all’ an che al quantum debeatur e chiedeva autorizzazione per la chiamata in causa dell’assicuratore, reietta dal Giudicante.
In premessa il Giudice ha rilevato che la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’assicuratore, formulata dalla società convenuta, era stata rigettata atteso che la istanza non era stata reiterata in sede di prosieguo di prima udienza ed in considerazione della circostanza che, non avendo l’attore formulato nei confronti dell’assicuratore alcuna domanda, la rilevata omissione non andava surrettiziamente sanata con l’espediente della chiamata in causa del terzo.
In riferimento alla domanda avente per oggetto la richiesta di rimborso del premio assicurativo versato alla società, il Giudice ha dunque dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta, poiché di tale importo, ove dovuto, risponde l’assicuratore.
Nel merito, in forza del contratto intercorso tra le parti, il Giudice ha rilevato che agli artt. 6 e 7 della convenzione viene espressamente stabilito che il cedente autorizza il cessionario a ritenere gli importi versati per spese e commissioni (art. 6) e laddove si avvale della facoltà di risolvere il prestito, come nel caso in esame, “fruirà esclusivamente dell’abbuono della quota degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto“.
In considerazione di tale espressa previsione contrattuale, dunque, la domanda di rimborso oneri è da considerarsi infondata.
Sulla base del suddetto principio il Giudice ha rigettato la domanda di parte attrice con condanna di quest’ultima al pagamento delle spese del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in rivista:
RIMBORSO ONERI: SE IL CONTRATTO È STATO CONCLUSO ANTE 2010, NON SONO RIPETIBILI COSTI E COMMISSIONI
DIVERSAMENTE SI VIOLEREBBE IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI
Sentenza | Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Maria Cuomo | 08.11.2016 | n.4984
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