Laddove risulti contrattualmente previsto che in caso di anticipata estinzione del prestito non sono rimborsabili gli importi relativi a commissione bancaria, spese di intermediazione, imposte e tasse, spese di istruttoria, polizza di assicurazione e tale clausola sia correttamente sottoscritta dal cliente ai sensi degli artt.1341 e 1342 cod.civ., risulta escluso ogni diritto alla relativa ripetizione e non risulta pregiudicato il principio di correttezza, completezza e comprensibilità..
Il diritto al rimborso di tali voci di costo deve escludersi anche in considerazione del fatto che si tratta di causali riferite a copertura di attività preliminari alla concessione del finanziamento.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Alessandra Scuderi, con la sentenza n. 10760 del 28.03.2018.
Nella fattispecie in esame un CLIENTE conveniva in giudizio una SOCIETÀ FINANZIARIA e, sulla base di un contratto di finanziamento stipulato con la SOCIETÀ ALFA ed estinto prima della naturale scadenza, chiedendo la ripetizione delle somme versate, non godute e pertanto non dovute, in fase di estinzione anticipata del suddetto contratto.
In particolare, la parte attrice assumeva che al momento dell’estinzione era stato corrisposto più del dovuto, in quanto, non erano stati quantificati adeguatamente gli interessi e le commissioni riportati specificatamente nel DOCUMENTO DI SINTESI.
Si costituiva in giudizio la SOCIETÀ FINANZIARIA eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, la improcedibilità e l’illegittimità della domanda ed al contempo chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la Banca.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in un secondo momento la Banca, eccependo l’improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, nonché carenza di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di rimborso con riferimento alla restituzione delle commissioni di intermediazione e del premio assicurativo corrispondente al periodo non goduto.
Il Magistrato, presa visione della documentazione in atti, ha rilevato che nel contratto risultava testualmente previsto, in caso di estinzione anticipata del prestito, il mancato rimborso delle somme di commissione bancaria, spese di intermediazione, imposte e tasse, spese di istruttoria e polizza di assicurazione e che la relativa clausola risultava specificamente sottoscritta dalla cliente in virtù degli artt. 1341 e 1342 c.c..
Pertanto, il Giudice ha stabilito che non risulta pregiudicato il principio di correttezza, completezza e comprensibilità, in virtù sia della natura delle causali riferite a copertura di attività preliminari alla concessione del finanziamento.
In considerazione a quanto osservato, è stata ritenuta infondata la domanda formulata dalla CLIENTE in mancanza di diversa puntuale indicazione del prospetto e criterio di calcolo adottato per determinare l’importo convenuto in sede di stipula, considerando d’altronde che la stessa non ha contestato la conformità del conteggio di estinzione anticipata del prestito al contenuto della clausola contrattuale.
Alla luce di tali argomentazioni la domanda è stata rigettata con condanna al pagamento delle spese d lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIMBORSO ONERI: L’INDEBITO TRATTENIMENTO DEI COSTI DA PARTE DELL’INTERMEDIARIO NON PUÒ ASSUMERSI IN RE IPSA
IL CLIENTE HA L’ONERE DI DIMOSTRARE NON SOLO L’EFFETTIVO PAGAMENTO MA SOPRATTUTTO L’AVVENUTA ESTINZIONE
Sentenza | Giudice di Pace di Salerno, Giudice Alfonso Raimo | 19.01.2018 | n.272
RIMBORSO ONERI: IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA NESSUN DIRITTO ALLA RIPETIZIONE SE ESPRESSAMENTE PATTUITO DALLE PARTI
NON SI RITIENE VIOLATO L’ART 125 TUB SE VI È CLAUSOLA APPROVATA AI SENSI DEGLI ARTT., 1341, COMMA 2 E 1342 C.C.
Sentenza | Giudice di pace di Potenza, Avv Antonia Maria Brunetti | 27.09.2017 | n.387
RIMBORSO ONERI: STOP ALLA RESTITUZIONE DEI COSTI UP FRONT OVE FINANZIAMENTO SIA ESTINTO ANTE 2010.
IL NUOVO ART 125 TUB NON HA EFFICACIA RETROATTIVITÀ.
Sentenza | Giudice di Pace di Nola, Avv. Gennaro Rosa | 04.08.2017 | n.3850
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