L’intermediario finanziario non può essere obbligato a ridurre proporzionalmente tutte le commissioni ricevute una tantum al momento della sottoscrizione del contratto, in quanto un tale obbligo risulterebbe francamente contrario alla stessa voluntas legis.
L’assenza di una previsione legislativa circa l’obbligo per l’intermediario di indicare ogni possibile ed immaginabile TAEG concretamente applicabile in caso di anticipata estinzione ad nutum del contratto di finanziamento rende, quindi, palese come l’obbligo di trasparenza a carico del finanziatore si sostanzi semplicemente nell’obbligo di indicare con chiarezza i criteri applicabili per l’anticipata estinzione.
La circolare della Banca d’Italia 29.07.2009 non è ratione temporis applicabile anteriormente alla sua emanazione e, peraltro, anche in caso di sua ritenuta applicazione, dovrebbe, in ogni caso, il giudicante valutare la reale natura dei singoli costi addebitati indipendentemente dall’assolvimento dell’obbligo di ricostruzione da parte degli intermediari.
Con riferimento ai rapporti sorti e conclusi in data antecedente all’entrata in vigore della L. n. 221/2012, il consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, non ha diritto al rimborso proporzionale del premio già pagato, in quanto facoltà espressamente introdotta da una successiva disposizione normativa.
In caso contrario, si violerebbe il divieto di irretroattività della legge.
La clausola contrattuale avente ad oggetto la previsione del diritto del finanziatore a trattenere determinate quote del corrispettivo versato in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del consumatore, ove formulata in modo chiaro ed inequivoco, non è vessatoria in quanto non lesiva del Codice di Consumo ed è, dunque, pienamente legittima.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Dott. Luca Martinat, con la sentenza n. 1823 del 04.04.2017.
Nel caso in esame, una mutuataria conveniva in giudizio la Banca innanzi al Giudice piemontese, onde ottenere l’accertamento, in via principale, dell’invalidità e della nullità parziale del contratto di finanziamento intervenuto tra le parti, in conseguenza della violazione della normativa sull’usura con conseguente restituzione degli importi indebitamente erogati; in subordine, l’accertamento dell’invalidità e della nullità, anche parziale, del predetto contratto in esito alla violazione della normativa sulla trasparenza bancaria ed indeterminatezza dei tassi di interesse pattuiti con conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente riscosse ed al risarcimento del danno subito; in via, ulteriormente subordinata, l’accertamento e la dichiarazione dell’indebito arricchimento perpetrato in sede estinzione anticipata del finanziamento per la mancata restituzione delle somme versate a titolo di commissioni e spese dovute per la vita residua del contratto.
In particolare, l’attrice esponeva di avere stipulato con la convenuta un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, estinto alla 43^ rata su 120 rate complessivamente pattuite, alle condizioni di cui al conteggio di estinzione redatto dalla convenuta che non prevedevano l’obbligo di restituzione del premio assicurativo e delle commissioni già pagate anticipatamente.
La mutuataria esponeva, altresì, che, in sede di estinzione del rapporto, proprio in virtù della mancata restituzione da parte della convenuta delle richiamate commissioni e spese, si era verificato lo spostamento del TAEG che non risultava più pari a quello indicato contrattualmente, con conseguente violazione della normativa sulla trasparenza bancaria ed applicazione dell’art. 117 TUB.
Si costituiva in giudizio la società mandataria, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in favore della propria mandante, ritenuta l’unica controparte contrattuale dell’attrice, la presunta improcedibilità della domanda attorea, in ragione del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, nonché, nel merito, l’infondatezza delle domande attoree.
Parte attrice, alla luce delle eccezioni preliminari avanzate dalla convenuta, previo mutamento del rito, chiedeva ed otteneva l’autorizzazione a chiamare in causa l’Istituto mandante.
Si costituiva, quindi, in giudizio la società mandante, contestando nel merito le difese attoree ed eccependo, in via preliminare, la presunta nullità della citazione in giudizio nonché la propria carenza di legittimazione in ordine alla restituzione del premio assicurativo per la quale richiedeva ed otteneva di poter chiamare in causa la Compagnia di Assicurazione.
Quest’ultima si costituiva a sua volta nel giudizio, dichiarando di non accettare il contraddittorio nei confronti dell’esponente e proponendo eccezione di prescrizione della domanda ai sensi dell’art. 2952 c.c..
Il Tribunale, in ordine alla eccepita violazione delle norme sulla trasparenza contrattuale, osservava che le doglianze di parte attrice erano sostanzialmente fondate sul fatto che l’Istituto di credito non aveva correttamente specificato che, in caso di estinzione anticipata del rapporto, il costo complessivo del credito sarebbe stato diverso rispetto al TAEG indicato nel contratto sul presupposto del suo corretto adempimento.
In altri termini, il ragionamento di parte attrice avrebbe condotto a due conclusioni astrattamente ipotizzabili: o il finanziatore al momento della stipulazione avrebbe dovuto indicare compiutamente il TAEG concretamente applicabile (in conseguenza della diversa incidenza percentuale dei costi non rimborsabili alla luce del numero effettivo di rate rimborsate) in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del cliente in relazione ad ogni possibile ipotesi preventivabile, oppure avrebbe dovuto mantenere in ogni ipotesi di estinzione anticipata, lo stesso tasso previsto in caso di normale adempimento del contratto.
Il Giudice, al riguardo, escludeva l’esistenza a carico del finanziatore di uno specifico obbligo di indicazione nel contratto di ogni possibile ipotesi insorgenda per il caso di sua estinzione anticipata, sussistendo semmai l’obbligo dell’ente mutuante di precisa indicazione delle modalità di calcolo dei singoli costi previsti per l’ipotesi di estinzione anticipata dal contratto.
Né, secondo il Tribunale, poteva ritenersi l’intermediario finanziario obbligato a ridurre proporzionalmente tutte le commissioni ricevute una tantum al momento della sottoscrizione del contratto, in quanto, l’art. 125, comma 2, T.U.B., al più suggerisce la restituzione proporzionale delle sole commissioni destinate a maturare nel corso del rapporto, e non quindi di quelle che hanno remunerato un’attività definitivamente esaurita al momento della sottoscrizione del contratto.
Ad avviso del Tribunale, la tesi sostenuta da parte attrice avrebbe implicato l’ingiustificata sottrazione al finanziatore anche di una parte del suo emolumento corrisposto dal consumatore a titolo di pagamento di attività già esaurite al momento della stipulazione dei contratto, in conseguenza di un recesso esercitato ad nutum dal cliente, non potendo una parte contrattuale essere privata del compenso per attività comunque prestate in dipendenza di una scelta della controparte.
Del resto, il Giudice ricordava che non esiste nel nostro ordinamento un diritto del consumatore a vedersi applicato lo stesso TAEG previsto in caso di normale esecuzione del contratto anche nel caso di estinzione anticipata del contratto stesso per scelta del consumatore medesimo.
In riferimento, poi, alla domanda dell’attrice avente ad oggetto la richiesta di restituzione, in proporzione rispetto all’effettiva durata del contratto, di taluni costi sostenuti una tantum al momento della sua stipulazione, trattenuti interamente dalla convenuta, in conformità ad una precisa norma contrattuale, il Giudice, rilevava la legittimità della clausola oggetto di contestazione, in quanto munita di doppia sottoscrizione ex art. 1341 e 1342 c.c.
Ad ogni modo, il discrimine per valutare la liceità o meno della clausola in questione, proseguiva il Giudicante, non poteva che riguardare l’esatta natura dei costi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata; costi che secondo le convenute erano collegati geneticamente al momento dell’erogazione del credito e, come tali, già interamente maturati alla data di stipulazione del contratto, mentre per parte attrice erano connessi all’intero corso del rapporto.
Ad ogni buon conto, il Tribunale rilevava che le singole voci di costo non risultavano affatto opache o indeterminate, in quanto le attività remunerate erano state in realtà adeguatamente indicate in contratto: in particolare, in ordine ai costi connessi alla polizza assicurativa, il Tribunale rilevava che tanto l’accordo tra ABI e ANIA del 22.10.2008, denominato “LINEE GUIDA PER LE POLIZZE ASSICURATIVE CONNESSE A MUTUI E ALTRI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO”, quanto il suo successivo recepimento nell’art. 49 del reg. ISVAP 26.05.2010, n. 35, secondo i quali la parte di premio non maturata deve essere restituita in misura proporzionale rispetto al tempo virtualmente mancante alla scadenza naturale del rapporto, non dovevano ritenersi ratione temporis applicabili alla fattispecie in esame, in quanto intervenuti in data antecedente alla stipulazione e successiva estinzione anticipata del contratto di finanziamento oggetto di causa.
Analogamente, proseguiva il Giudice, neppure poteva ritenersi applicabile l’identica disposizione di cui alla legge n. 221/2012 (che peraltro pone l’obbligo restitutorio in capo alla compagnia assicuratrice), in quanto per principi generali dell’ordinamento, salva espressa disposizione contraria, le nuove leggi non si applicano ai rapporti gli conclusi al momento dell’entrata in vigore della novella legislativa.
Orbene, il Tribunale di Torino specificava che con riferimento ad un rapporto sorto e concluso in data antecedente alle normative sopra richiamate il consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, non ha diritto al rimborso proporzionale del premio già pagato, in quanto facoltà espressamente introdotta da una successiva disposizione di legge.
Conseguentemente, alla fattispecie in esame doveva ritenersi applicabile la normativa generale di cui all’art. 1896 c.c., secondo cui in caso di cessazione del rischio assicurato il contratto di assicurazione si scioglie, con diritto dell’assicuratore all’intero premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento dello scioglimento (il che implica nel caso di specie il diritto a trattenere l’intero premio originario essendo unico il periodo assicurativo).
Infatti, per il disposto dell’art. 1396 c.c. la cessazione del rischio comporta ipso iure lo scioglimento del contratto di assicurazione senza necessità di una manifestazione di volontà in tale senso, fermo restando, in deroga al principio della sinallagmaticità, il limitato obbligo a carico dell’assicurato della corresponsione del premio relativo al periodo assicurativo in corso, periodo che coincide con il lasso di tempo al quale le parti hanno rapportato e commisurato il premio.
Peraltro, anche le commissioni spettanti al mediatore creditizio, alla quale la cedente si era rivolta a copertura di tutte le attività di ricerca e mediazione definite con il prestito non potevano ritenersi rimborsabili, in quanto relative ad un compenso maturato per attività definitivamente esauritesi al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, non potendo essere spalmate durante l’intero rapporto di finanziamento, ma dovendo essere conteggiate una tantum al momento della stipulazione del contratto, in quanto non costituenti costi relazionati alla vita dell’intero contratto, ma intimamente legati al solo momento genetico dello stesso.
Il Tribunale, infine, in merito alla dedotta vessatorietà, ai sensi del Codice del Consumo, della clausola contrattuale prevedente l’esclusione del diritto al rimborso di tali costi, osservava che la prevista pattuizione, in quanto formulata in modo chiaro ed inequivoco, sancendo, in concreto, il diritto del finanziatore a trattenere determinate quote del corrispettivo versato in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del consumatore, doveva ritenersi pienamente legittima e non vessatoria.
Sulla base di quanto esposto, il Giudice piemontese rigettava le domande attoree, condannando la mutuataria alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIMBORSO ONERI: se il contratto è stato concluso ante 2010, non sono ripetibili costi e commissioni
Diversamente si violerebbe il principio di irretroattività delle leggi
Sentenza | Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Maria Cuomo | 08.11.2016 | n.4984
La richiesta di rimborso del premio assicurativo deve essere rivolta all’assicuratore
Sentenza | Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Bianca De Franciscis | 09.02.2016 | n.2582
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