Nelle ipotesi in cui la clausola contrattuale, relativa al diritto della Banca di trattenere le quote del corrispettivo versato anche in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, sia stata approvata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.; non sia contraria ad alcuna norma imperativa; non contrasti con l’art. 125 TUB e non sia lesiva di alcuna previsione del Codice del Consumo (nello specifico art. 33 e 34); deve ritenersi legittima e pertanto, nonostante l’estinzione anticipata del finanziamento alcuna somma potrà essere rimborsata al cliente.
Questo il principio espresso dal Giudice di Pace di Buccino, dott.ssa Rosaria Rita Izzi con la sentenza n. 497 del 14.08.2017.
Nella fattispecie in esame un cliente conveniva innanzi una SOCIETÁ FINANZIARIA e una BANCA affinché, con riferimento al contratto di finanziamento, venisse accertato il diritto al rimborso delle somme relative a commissioni e della polizza assicurativa non goduta, alla luce dell’art. 125 TUB chiedendo la declaratoria di nullità o vessatorietà della condizione contrattuale che non prevedeva detto rimborso.
Instauratosi il giudizio, si costituiva la BANCA contestando ogni avversa richiesta ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo l’estromissione dal giudizio.
Si costituiva altresì la SOCIETÁ FINANZIARIA eccependo il proprio difetto parziale di legittimazione passiva contestando nel merito la richiesta attorea, non avendo essa parte istante diritto ai rimborso delle commissioni, trattandosi di costi up-front corrisposti all’intermediario, chiedendo il rigetto della domanda ed in subordine in caso di suo accoglimento e previa graduazione di responsabilità, la condanna della BANCA mandante alla rivalsa per quanto fosse costretta ad esborsare in ragione del giudizio.
Ammessa la chiamata in causa della SOCIETÁ FINANZIARIA ALFA, la stessa si costituiva in giudizio eccependo l’inapplicabilità al caso di specie della previsione di cui. all’art. 125 sexies TUB, quanto del D.M. 8 luglio, l’insussistenza del diritto del cliente ad ottenere il pagamento anche degli oneri non maturati, la mancanza di prova dell’elemento costituito della pretesa, la carenza di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di rimborso delle commissioni incassate dalla SOCIETÁ FINANZIARIA, la contrarietà della richiesta di rimborso alla disciplina pattizia, chiedendo il rigetto di tutte le domande.
Preliminarmente è stata accolta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva così come formulata dalla BANCA, rilevando che la stessa non fosse parte nel rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
Quanto alla domanda di rimborso delle somme relative a commissioni e della polizza assicurativa non goduta formulata dall’attore, il Giudicante ha ritenuto di non poter accogliere tale doglianza riconoscendo la legittimità della clausola contrattuale in quanto munita di doppia sottoscrizione, non essendo contraria ad alcuna norma imperativa, non essendo in contrasto con l’art. 125 TUB (nella precedente formulazione applicabile al caso di specie) ed in quanto non lesiva di alcuna previsione del Codice del Consumo.
Alla luce di tali motivazioni il Giudice ha respinto la domanda avanzata dal cliente con dichiarazione della carenza di legittimazione della BANCA e compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIMBORSO ONERI: IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA NESSUN DIRITTO ALLA RIPETIZIONE SE ESPRESSAMENTE PATTUITO DALLE PARTI
NON SI RITIENE VIOLATO L’ART 125 TUB SE VI È CLAUSOLA APPROVATA AI SENSI DEGLI ARTT., 1341, COMMA 2 E 1342 C.C.
Sentenza | Giudice di pace di Potenza, Avv Antonia Maria Brunetti | 27.09.2017 | n.387
RIMBORSO ONERI: OVE IL FINANZIAMENTO SIA ESTINTO ANTICIPATAMENTE NON È PREVISTO PER I COSTI UP FRONT
SONO RELATIVI ALL’ATTIVITÀ PRELIMINARE DEL RAPPORTO EPRODROMICI ALLA CONCESSIONE DEL PRESTITO
Sentenza | Giudice di pace di Riva del Garda, Dott. Marcello Mancini | 12.06.2017 | n.35
RIMBORSO ONERI: SE IL CONTRATTO È STATO CONCLUSO ANTE 2010, NON SONO RIPETIBILI COSTI E COMMISSIONI
DIVERSAMENTE SI VIOLEREBBE IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI
Sentenza | Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Maria Cuomo | 08.11.2016 | n.4984
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