In caso di estinzione anticipata del finanziamento gli importi relativi alla commissione intermediario mandante, commissione Banca, commissione agente, rivalsa oneri erariali, spese istruttoria e premi assicurativi devono essere rimborsati in caso di doppia sottoscrizione ai sensi degli artt., 1341, comma 2 e 1342 c.c.
Tale i principi affermati dal Giudice di Pace di Potenza, dott.ssa Brunetti, con la sentenza del 27.09.2017 nella causa promossa da un cliente che, avendo estinto anticipatamente un prestito, chiamava in giudizio la società di finanziamento cui chiedeva la restituzione di tutte le somme versate a titolo di commissione intermediario mandante, commissione agente, rivalsa neri erariali, spese istruttoria e premi assicurativi.
La causa veniva discussa e riservata per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
Il Giudice rilevava che il contratto conteneva espressa clausola, debitamente accettata con doppia sottoscrizione dal cliente, che negava la possibilità di ripetizione delle somme per costi e commissioni qualora il prestito fosse stato estinto in anticipo.
La clausola munita di doppia sottoscrizione relativa a costi a carico del consumatore, infatti, deve ritenersi legittima non essendo in contrasto con l’art. 125 sexies T.U.B. poiché il cliente ha espressamente accettato e specificamente approvato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. la previsione di mancato rimborso di somme in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Alla luce di tale principio, pertanto, il Giudice di Pace, sciogliendo la riserva, ha rigettato la domanda attorea stabilendo che alcun importo dovesse essere restituito all’attore, con compensazione delle spese di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti sul punto si potranno consultare i seguenti contributi in rivista:
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO PER LE COMMISSIONI UP FRONT GIÀ PAGATE
IN CASO CONTRARIO SI VIOLEREBBE IL DIVIETO DI IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott. Luca Martinat | 04.04.2017 | n.1823
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO SE IL CONTRATTO PREVEDE, IN IPOTESI DI ESTINZIONE ANTICIPATA, SOLO L’ABBUONO DEGLI INTERESSI NON MATURATI
LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL PREMIO ASSICURATIVO DEVE ESSERE RIVOLTA ALL’ASSICURATORE
Sentenza | Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Bianca De Franciscis | 09.02.2016 |
RIMBORSO ONERI: SE IL CONTRATTO È STATO CONCLUSO ANTE 2010, NON SONO RIPETIBILI COSTI E COMMISSIONI
DIVERSAMENTE SI VIOLEREBBE IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI
Sentenza | Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Maria Cuomo | 08.11.2016 | n.4984
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