La domanda è improponibile quando l’attore non deposita alcun atto comprovante l’effettiva estinzione del contratto di finanziamento, né il conteggio di estinzione può essere considerato quale prova di eventuale diritto alla restituzione di somme.
Questo il principio espresso dal Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Raffaella Brognoli con la sentenza n.4376 del 05.02.2018
Nella fattispecie esaminata un CLIENTE conveniva in giudizio la BANCA deducendo di aver stipulato un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la formula della cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente e che i conteggi estintivi non includevano l’abbuono di una serie di importi attinenti a voci di spesa dei prestiti, invece spettanti allo stesso, chiedendo pertanto la condanna dell’intermediario alla restituzione delle commissioni e spese non godute.
Si costituiva la Banca che chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Sul punto, il Giudice senza entrare nel merito ha osservato che la domanda attorea risultava improponibile, in quanto il CLIENTE non aveva depositato alcun atto che dimostrasse l’effettiva estinzione del finanziamento, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine il solo conteggio estintivo depositato in atti.
Alla luce di questa considerazione preliminare, il Giudice di Pace ha dichiarato la domanda improponibile e ha compensato le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIMBORSO ONERI: ONERE DEL CLIENTE DIMOSTRARE NON SOLO L’EFFETTIVO PAGAMENTO MA SOPRATTUTTO L’AVVENUTA ESTINZIONE
IL DEPOSITO DELLE BUSTE PAGA E DEL CONTEGGIO ESTINTIVO NON È IDONEO A FORNIRE LA PROVA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Sentenza | Giudice di Pace di Salerno, Dott. Alfonso Raimo | 18.01.2018 | n.223
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