I principi di cui alla Delibera CE 2008/48 come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea (“Lexitor”) e al disposto del novellato art. 125 sexies TUB non possono trovare applicazione ai contratti che siano stati aperti e conclusi prima della loro entrata in vigore, in quanto l’art. 30 della citata direttiva prevede che la stessa non si applichi ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali attuative.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Giudice Alessia Busato con l’ordinanza del 16 marzo 2021.
Nella vicenda esaminata un cliente conveniva in giudizio la Banca deducendo di aver estinto anticipatamente un contratto di finanziamento e lamentando il mancato rimborso della quota parte delle spese/oneri non maturati.
Si costituiva in giudizio la Banca contestando l’avversa pretesa e chiedendo il rigetto della domanda.
Nel dirimere la controversia il Giudice ha rilevato che le parti avevano espressamente convenuto che, in caso di estinzione anticipata, non sarebbero state restituite le voci di costo indicate in contratto perché in parte corrisposte a terzi, e, in ogni caso, perché caratterizzate da unitarietà ed inscindibilità.
Tale clausola doveva considerarsi valida alla luce della normativa ratione temporis applicabile al contratto, ed infatti l’art. 125 TUB nel testo vigente alla data di conclusione del contratto e della sua estinzione anticipata così statuiva “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Posto dunque che il CICR non ha mai indicato tali modalità, tale norma, in assenza del decreto attuativo, non può essere integrata da un intervento dell’autorità giudiziaria che non ha attività di supplenza delle determinazioni del CICR.
Il Giudice ha chiarito altresì che la clausola non contrasta con l’art. 3 co.1 del D.M. Tesoro 8 Luglio 1992, il quale pur riconoscendo al consumatore la facoltà di anticipata estinzione tramite la corresponsione al creditore “del capitale residuo, degli interessi, degli altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all’uno percento del capitale residuo”, non vieta alle parti di pattuire la non rimborsabilità dei costi.
Né, infine, è conferente il richiamo alla Delibera CE 2008/48 come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea in quanto l’art. 30 prevede che la stessa non si applichi ai contratti di credito “in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali attuative”, misure che, nella specie sono entrate in vigore non solo dopo la conclusione del contratto ma addirittura dopo la sua estinzione anticipata.
In ragione di tali rilievi il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
E’ ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI COSTI E COMMISSIONI
Sentenza | Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Anna Condò | 20.11.2018 | n.38765
RIMBORSO ONERI: LA DISCIPLINA DEL D.LGS 141/2010 NON SI APPLICA AI CONTRATTI STIPULATI EX ANTE
LA NUOVA DISCIPLINA NON HA EFFETTI RETROATTIVI
Sentenza | Giudice di Pace di Brescia, dott. Francesca Poma | 08.11.2018 | n.1870
IN VIRTÙ DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI NON PUÒ ESSERE AD ESSI APPLICATO L’ART. 125 SEXIES T.U.B
Sentenza | Giudice di Pace di Roma, Dott. Claudio Fiorentino | 12.09.2018 | n.29486
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