La riduzione del costo di un finanziamento, in caso di estinzione anticipata del debito ai sensi dell’art. 125-sexies T.U.B., è “equitativa”, e pertanto, l’erogante non ha l’obbligo di restituire tutti gli oneri connessi al contratto bensì, applicare una equa e corretta riduzione.
L’Accordo ABIA ANIA del 2008, che ha fornito delle Linee Guida per le polizze assicurative, non ha alcun valore né normativo, né tantomeno, cogente, con la conseguenza che alcun diritto può sorgere in capo al cliente ad ottenere, nella misura da questo indicata, la restituzione dei costi.
Dal rimborso vanno comunque detratte le commissioni dovute all’agente e ad ogni altro soggetto abilitato nell’operazione di prestito in quanto le stesse non risultano rimborsabili, afferendo la fase preliminare del contratto, di istruzione della pratica, esame documentazione ed altro.
Questo il principio espresso dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, Dott.ssa Franca Lettieri con la sentenza n. 8924 del 12.06.2017.
Nella fattispecie ivi esposta un cliente conveniva in giudizio una Banca finanziatrice al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla restituzione dei costi assicurativi non goduti in virtù della estinzione anticipata del prestito erogato, in conformità a quanto stabilito dall’Accordo ABIA ANIA del 2008.
Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la Banca finanziatrice eccependo l’infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree, attesa la genericità delle pretese avanzate.
Il Giudice, in via preliminare ha precisato che la riduzione del costo di finanziamento, in caso di estinzione anticipata del debito ai sensi dell’art. 125 T.U.B., è “equitativa”, e pertanto, l’erogante non ha l’obbligo di restituire tutti gli oneri connessi al contratto bensì, applicare una equa e corretta riduzione.
Nel merito, il Giudicante ha sottolineato che l’Accordo ABIA ANIA del 2008, che ha fornito delle Linee Guida per le polizze assicurative, non ha alcun valore né normativo, né tantomeno, cogente, con la conseguenza che alcun diritto può riconoscersi in capo all’attore ad ottenere, nella misura indicata, la restituzione dei costi.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto del tutto generiche le domande formulate da parte attrice, non avendo la stessa specificatamente indicato quali somme fossero imputabili a premi assicurativi non goduti, considerandole pertanto prive di pregio.
Infine, il Giudice ha chiarito che in tema di estinzione anticipata del finanziamento le commissioni dovute all’agente e ad ogni altro soggetto abilitato nell’operazione di prestito non possono essere rimborsate, afferendo la fase preliminare del contratto, all’attività di istruzione della pratica nonché all’esame documentazione ed altro.
Alla luce delle ragioni suesposte il Giudice rigettava le domande formulate dall’attore condannandolo altresì al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO PER LE COMMISSIONI UP FRONT GIÀ PAGATE
IN CASO CONTRARIO SI VIOLEREBBE IL DIVIETO DI IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott. Luca Martinat | 04.04.2017 | n.1823
RIMBORSO ONERI: SE IL CONTRATTO È STATO CONCLUSO ANTE 2010, NON SONO RIPETIBILI COSTI E COMMISSIONI
DIVERSAMENTE SI VIOLEREBBE IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI
Sentenza | Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Maria Cuomo | 08.11.2016 | n.4984
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO PER I CONTRATTI STIPULATI ANTE D.LGS. 141/2010
LE COMMISSIONI DEGLI AGENTI NON POSSONO ESSERE RIMBORSATE
Sentenza | Giudice di Pace di Brescia, Avv. Francesca Poma | 18.05.2017 | n.946
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