A seguito di anticipata estinzione di un finanziamento l’indebito trattenimento dei costi da parte dell’intermediario non può assumersi in re ipsa ma va provato specificamente con riferimento alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, non potendo trovare fondamento nel semplice trattenimento dei costi con la conseguenza che l’attore ha l’onere di dimostrare non soltanto l’effettivo e specifico pagamento della somma, fornendone prova documentale, ma soprattutto la mancanza del titolo e, dunque, il fatto dell’estinzione anticipata.
Questo il principio espresso dal Giudice di Pace di Salerno in persona del Giudice Alfonso Raimo con la sentenza n.272 del 19.01.2018.
Nella fattispecie in disamina un cliente conveniva in giudizio la Banca deducendo di aver stipulato con la stessa un contratto di mutuo estinto prima della sua naturale scadenza in relazione al quale la mutuante non provvedeva alla restituzione delle somme relative ai costi del credito ed al premio assicurativo, chiedendo dunque la condanna dell’intermediario alla restituzione dei costi già sostenuti e riferentisi alla vita residua del contratto estinto anticipatamente.
Si costituiva la Banca chiedendo l’autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa ed il rigetto della domanda riferibile alla ripetibilità della commissione bancaria e di intermediazione, in quanto avente ad oggetto attività “up-front“, ed accoglierla limitatamente al rimborso pro quota degli oneri assicurativi da porre a carico della compagnia chiamata in causa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costitutiva la compagnia assicurativa instando per il rigetto della domanda di restituzione di parte del premio, attesa la prescrizione del relativo diritto.
Il Giudice ha preliminarmente chiarito che vanno distinte le spese denominate “recurring” da quelle cosiddette “up front” e che le prime potrebbero essere oggetto di restituzione al cliente in caso di anticipata estinzione, mentre le seconde riguardano “attività che si consumano” indipendentemente dalla durata del rapporto di finanziamento.
Ciò posto il Giudicante ha rilevato che l’indebito trattenimento dei costi conseguente all’anticipata estinzione del finanziamento non può assumersi in re ipsa ma va provato specificamente con riferimento alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, non potendo trovare fondamento nel semplice trattenimento dei costi del rapporto di finanziamento con la conseguenza che l’ attore avrebbe dovuto dimostrare non soltanto l’effettivo e specifico pagamento della somma richiesta, fornendo prova documentale dello stesso, ma soprattutto la mancanza del titolo e, quindi, l’avvenuta estinzione, fatto nella specie non risultante agli atti e pertanto da ritenersi non provato con riguardo all’onere imposto dall’art. 2697c.c.
L’ufficio ha dunque rigettato parzialmente la domanda proposta dalla cliente, riconoscendo alla stessa solo il diritto alla restituzione di parte del premio assicurativo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIMBORSO ONERI: IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA NESSUN DIRITTO ALLA RIPETIZIONE SE ESPRESSAMENTE PATTUITO DALLE PARTI
Non si ritiene violato l’art 125 TUB se vi è clausola approvata ai sensi degli artt., 1341, comma 2 e 1342 c.c.
Sentenza | Giudice di pace di Potenza, Avv Antonia Maria Brunetti | 27.09.2017 | n.387
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO PER LE COMMISSIONI UP FRONT GIÀ PAGATE
In caso contrario si violerebbe il divieto di irretroattività della legge
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott. Luca Martinat | 04.04.2017 | n.1823
RIMBORSO ONERI: escluso se il contratto prevede, in ipotesi di estinzione anticipata, solo l’abbuono degli interessi non maturati
La richiesta di rimborso del premio assicurativo deve essere rivolta all’assicuratore
Sentenza | Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Bianca De Franciscis | 09.02.2016 | n.2582
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