Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, di talché alla cessione del quinto oggetto del giudizio deve applicarsi il principio generale sancito dall’art. 1896, comma 1, cod. civ., ai sensi del quale, in caso di cessazione del rischio garantito, il contratto di assicurazione si scioglie, con diritto dell’assicuratore a ritenere l’intero premio relativo al periodo di assicurazione in corso a quel momento (cfr. Trib. Torino 4 aprile 2017).
Secondo il disposto dell’art. 1896, comma 1, cod. civ. la cessazione del rischio garantito comporta ipso iure lo scioglimento del contratto di assicurazione senza la necessità di una manifestazione di volontà in tal senso, fermo restando, in deroga al principio della sinallagmaticità, il limitato obbligo a carico dell’assicurato di corrispondere il premio relativo al periodo assicurativo in corso, coincidente con il lasso temporale al quale le parti hanno rapportato e commisurato il premio.
Questi i principi espressi dalla Corte di Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, con la sentenza n. 857 del 23.05.2018.
I giudici di merito sono stati chiamati a pronunziarsi sull’appello proposto da Tizio avverso l’ordinanza emessa ex art. 702 ter dal Tribunale di Salerno.
L’appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, ha ritenuto applicabili al contratto di mutuo le disposizioni del D.P.R. n. 180/1950 in tema di cessione del quinto dello stipendio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a nulla rilevando che il finanziamento fosse stato erogato dalla BANCA e non dall’ente locale presso cui espletava la propria attività lavorativa.
Inoltre, lo stesso ha lamentato il fatto che il giudice di primo grado avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto nonché per superamento delle soglie antiusura.
Nel costituirsi in giudizio, le appellate, reiterando le argomentazioni difensive formulate in primo grado, hanno concluso chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte di Appello di Salerno, investita del thema decidendum, ha sottolineato come il Giudice di prime cure abbia correttamente disatteso la domanda di restituzione delle commissioni di intermediazione finanziaria e del premio assicurativo per la parte non maturata al momento dell’anticipata estinzione del rapporto bancario, essendo stata l’irripetibilità di tali costi espressamente concordata dalle parti all’art. 16 del contratto di mutuo.
La suddetta clausola contrattuale, non violando gli artt. 38 e 40 D.P.R. n. 180/1950, né gli artt. 39 e 40 del D.P.R. n. 895/1950, né gli artt. 3 D.M. Tesoro dell’8 luglio 1992 e 125 d.lgs. n. 395/1993, né, tanto meno, gli artt. 1469 bis e segg. cod. civ. non risulta affetta da alcuna nullità.
Sul punto, il Collegio ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 55, comma 1, D.P.R. n. 180/1950, alle operazioni di prestito verso cessione di quote di stipendio stipulate dagli impiegati non dipendenti dallo Stato, è applicabile l’art. 38 in tema di estinzione anticipata del finanziamento limitatamente ai commi 1 e 2, con la conseguenza che l’istituto cessionario del credito, se, da un lato, deve “scontare l’interesse pel tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo”, dall’altro, non è tenuto a restituire, ope legis, le commissioni bancarie e di intermediazione finanziaria per le quote non maturate al momento della cessazione del contratto di mutuo, così come la compagnia assicuratrice non è obbligata a rimborsare la quota del premio corrisposto in relazione al periodo di abbreviazione della garanzia, operando tale previsione normativa (art. 38, comma 3) soltanto a carico del “Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato”.
Parimenti, l’art. 40 D.P.R. n. 180/1950, disciplinante gli effetti di una nuova cessione del quinto in rapporto alla precedente, è applicabile ai prestiti erogati ai dipendenti non statali con esclusivo riferimento ai commi 1 e 3, sicché, mentre il “Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato” è onerato di restituire al mutuatario la quota del premio di garanzia (commi 2 e 4), la società assicuratrice non è tenuta allo stesso obbligo per i contratti stipulati dagli impiegati non statali.
Analogamente, le disposizioni degli artt. 39 e 40 del D.P.R. n. 895/1950, imponendo al “Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato” di effettuare “l’abbuono del premio compensativo dei rischi” in caso di estinzione anticipata del finanziamento e, ove la stessa si verifichi per effetto di una nuova cessione del quinto dello stipendio, di operare “la restituzione della quota del premio compensativo del rischio…mediante compensazione col premio dovuto sulla nuova operazione”, non regolamentano i prestiti contratti da dipendenti non statali e, dunque, non consentono di estendere tale previsione di rimborso agli istituti assicurativi da questi ultimi individuati per garantire l’adempimento delle loro obbligazioni.
Ne deriva che, operando le suddette disposizioni normative esclusivamente per gli impiegati statali, del tutto inconferenti sono i richiami normativi effettuati dall’appellante.
Pertanto, l’organo giudicante ha concluso ribadendo che per i contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, deve applicarsi il principio generale sancito dall’art. 1896, comma 1, cod. civ.
La norma richiamata prevede che la cessazione del rischio garantito comporta ipso iure lo scioglimento del contratto di assicurazione senza la necessità di una manifestazione di volontà in tal senso, fermo restando, in deroga al principio della sinallagmaticità, il limitato obbligo a carico dell’assicurato di corrispondere il premio relativo al periodo assicurativo in corso, coincidente con il lasso temporale al quale le parti hanno rapportato e commisurato.
Sulla base di tali argomentazioni la Corte di Appello di Salerno ha rigettato le domande dell’appellante con condanna alla refusione delle spese processuali.
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