LA MASSIMA
Per i contratti sottoscritti ed estinti prima del 2010, la disciplina ratione temporis applicabile non è quella dettata ex art. 125 sexies TUB così come introdotto dal d.lgs. 141/2010, bensì quella di cui dall’art. 3 co. 1, del decreto del Ministro del Tesoro dell’a luglio 1992, a mente del quale la facoltà di recesso si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi, e degli altri oneri maturati oltre al compenso aggiuntivo in misura prevista dal contratto, purché in misura non eccedente l’uno per cento del capitale residuo.
Questo il principio sancito dal Giudice di Pace di Roma, Dott. Claudio Fiorentino, con la sentenza n. 29486 del 12 settembre 2018.
CONTESTO NORMATIVO
ART. 125 SEXIES TESTO UNICO BANCARIO
- Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
- In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
- L’indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:
- a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
- c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
- d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.
IL COMMENTO
Nella vicenda in esame, un cliente conveniva in giudizio una banca, con la quale aveva stipulato un contratto di finanziamento che estingueva anticipatamente nel mese di aprile 2008, al fine di far accertare il proprio diritto a ripetere interessi percepiti in eccesso in occasione dell’estinzione anticipata e ottenere la condanna dall’istituto di credito al pagamento in suo favore di euro 2.468,92.
In contumacia della Banca la causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice onorario adito osservava che al momento della conclusione del rapporto, avvenuto con l’estinzione anticipata del finanziamento, l’ordinamento riconoscesse al consumatore il diritto a svincolarsi dall’obbligazione mediante restituzione del capitale residuo, oltre a spese e compenso se contrattualmente pattuito e che solo successivamente era intervenuto il decreto legislativo n. 141/2010 a recepire la direttiva europea in materia di credito al consumo, essendo introdotta nel T.U.B. l’invocata disposizione di favore (art. 125 sexies).
In virtù del principio di irretroattività delle leggi, dunque, non può essere applicato l’art. 125 sexies T.U.B. nella formulazione attuale ai contratti stipulati prima del 2010, quindi, in riferimento alla disciplina quo ante, la facoltà di recesso deve ritenersi condizionata al versamento del capitale residuo, maggiorato di interessi scaduti ed altri oneri maturati oltre al compenso aggiuntivo.
Orbene, il Giudicante ha ritenuto quale disciplina ratione temporis applicabile non quella dettata ex art. 125 sexies TUB così come introdotto dal d.lgs. 141/2010, bensì quella di cui dall’art. 3 co. 1, del decreto del Ministro del Tesoro dell’a luglio 1992, a mente del quale la facoltà di recesso si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi, e degli altri oneri maturati oltre al compenso aggiuntivo in misura prevista dal contratto, purché in misura non eccedente l’uno per cento del capitale residuo.
Sulla base delle suddette considerazioni, il Giudice ha rigettato la domanda, con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIMBORSO ONERI: NON SI APPLICA L’ART.125 SEXIES TUB AI CONTRATTI STIPULATI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE
E’ ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI COSTI E COMMISSIONI
Sentenza | Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Anna Condò | 20.11.2018 | n.38765
RIMBORSO ONERI: LA DISCIPLINA DEL D.LGS 141/2010 NON SI APPLICA AI CONTRATTI STIPULATI EX ANTE
LA NUOVA DISCIPLINA NON HA EFFETTI RETROATTIVI
Sentenza | Giudice di Pace di Brescia, dott. Francesca Poma | 08.11.2018 | n.1870
RIMBORSO ONERI SU CESSIONE QUINTO: LA DISCIPLINA DEL D.LGS N°141/2010 NON È RETROATTIVA
NON È APPLICABILE IL PRINCIPIO PRO RATA TEMPORIS
Sentenza | Giudice di Pace di Lucera, Dott.ssa Giambavicchio Amelia | 27.06.2018 | n.308
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