In tema di intermediazione finanziaria la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale, ma non già la rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate ovvero i cd. costi up front.
Questo il principio espresso dall’ABF, Collegio di Napoli, Pres. Maimeri – Rel. Santagata De Castro il 16.06.2017.
Nella fattispecie esaminata un cliente conveniva dinnanzi all’ABF un Istituto di credito chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la restituzione in maniera proporzionale delle commissioni corrisposte e dei premi assicurativi non goduti in seguito all’estinzione anticipata del contratto di prestito personale estinguibile mediante cessione “pro solvendo” di quote della retribuzione mensile stipulato con il medesimo intermediario.
L’intermediario convenuto chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo: 1) la natura up front delle commissioni del mediatore in quanto volte a remunerare l’attività svolta dal soggetto deputato al collocamento fuori sede la cui attività si esaurisce al momento della stipula del finanziamento come evincibile anche testualmente dal contratto; 2) di avere accolto le altre richieste del ricorrente mettendo a disposizione del medesimo l’importo – determinato in applicazione del metodo pro rata temporis lineare.
Il collegio conformandosi alla giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia ha ritenuto che in ossequio a quanto stabilito dalla Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale.
In particolare gli arbitri hanno affermato che non sono rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate ovvero i cd. costi up front.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il collegio rigettava il ricorso.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIMBORSO ONERI: OVE IL FINANZIAMENTO SIA ESTINTO ANTICIPATAMENTE NON È PREVISTO PER I COSTI UP FRONT
SONO RELATIVI ALL’ATTIVITÀ PRELIMINARE DEL RAPPORTO EPRODROMICI ALLA CONCESSIONE DEL PRESTITO
Sentenza | Giudice di pace di Riva del Garda, Dott. Marcello Mancini | 12.06.2017 | n.35
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO PER I CONTRATTI STIPULATI ANTE D.LGS. 141/2010
LE COMMISSIONI DEGLI AGENTI NON POSSONO ESSERE RIMBORSATE
Sentenza | Giudice di Pace di Brescia, Avv. Francesca Poma | 18.05.2017 | n.946
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO PER LE COMMISSIONI UP FRONT GIÀ PAGATE
IN CASO CONTRARIO SI VIOLEREBBE IL DIVIETO DI IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott. Luca Martinat | 04.04.2017 | n.1823
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