In virtù del principio di irretroattività delle leggi non può essere applicato l’art. 125 sexies TUB ai contratti stipulati ante 2010; quindi, per derminare la rimborsabilità o meno dei costi sostenuti e delle commissioni trattenute dagli istituti di credito e di finanziamento è necessario atteneresi alla loro esatta natura; pertanto, è necessario distinguatre tra costi up front (collegati geneticamente al momento dell’erogazione del credito (interamente maturati alla data di stipulazione del contratto) e tra costi recurring (ovvero che maturano durante tutto il corso del rapporto).
In riferimento alla disciplina dettata ante legge 221/2010 la facoltà di recesso si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso non superiore all’uno per cento del capitale residuo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Teramo, Giudice Dott. Paolo Andrea Vassallo, con l’ordinanza del 18.09.2017.
Nella fattispecie esaminata un cliente conveniva in giudizio due Istituti finanziari, e sul presupposto della precedente stipula di contratti di finanziamento con cessione del quinto con correlate polizze assicurative, chiedeva la restituzione dei costi sostenuti una tantum al momento della loro stipulazione e reclamava il diritto a vedersi rimborsata la somma a titolo di estinzione anticipata del finanziamento.
Si costituivano in giudizio le società di finanziamento eccependo rispettivamente la prescrizione del credito nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di restituzione della quota del premio assicurativo – precisando nel merito, che nel contratto di finanziamento era stato pattiziamente escluso, anche nel caso di estinzione anticipata, il rimborso degli oneri già maturati- chiedevano, quindi, il rigetto delle avverse pretese, poiché infondate in fatto ed in diritto.
Il Giudicante, in riferimento alla richiesta di restituzione dei costi del finanziamento, ha ritenuto non rimborsabili nè i costi sostenuti una tantum dai clienti né i costi relativi alle polizze correlate ai contratti, precisando che, stante la sottoscrizione delle clausole attraverso le quali era stato escluso il rimborso degli – in caso di estinzione anticipata unilaterale da parte del cliente del fiananziamento – la restituzione dei costi del credito non è esperibile.
Il Tribunale, in particolare, ha affermato che – non potendo escludersi la validità delle clausole contenute nei contratti sottoscritti ed estinti, in particolare, ante 2010 – la disciplina ratione temporis applicabile agli stessi non è quella dettata ex art. 125 sexies TUB così come introdotto dal d.lgs. 141/2010 bensì la disciplina prevista dall’ 3, 1° co., del decreto del Ministro del Tesoro dell’8 luglio 1992, a mente del quale la facoltà di recesso si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso non superiore all’uno per cento del capitale residuo.
Relativamente al rimborso dei costi del premio assicurativo nonché alla vessatorietà delle clasuole sottoscritte, il Tribunale ha ritenuto che la disciplina normativa ratione temporis applicabile non stabiliva un principio di necessaria rimborsabilità dei costi sostenuti per la polizza assicurativa, avendo la stessa previsto lonere di rimborso di tali costi in capo all’assicurato; piuttosto, circa la vessatorietà delle clasuole, il Giudicante ha osservato che, stante l’inapplicabilità del D.L. 18/10/2012, n.179, deve ritenersi applicabile la normativa generale di cui all’art. 1896 c.c., secondo cui in caso di cessazione del rischio assicurato il contratto di assicurazione si scioglie, con diritto dell’assicuratore all’intero premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento dello scioglimento.
Sul punto, il Giudice ha argomentato spiegando che in virtù del disposto di cui all’art. 1896 c.c. la cessazione del rischio comporta ipso iure lo scioglimento del contratto di assicurazione senza necessità di una manifestazione di volontà in tale senso, fermo restando, in deroga al principio della sinallagmaticità, il limitato obbligo a carico dell’assicurato della corresponsione del premio relativo al periodo assicurativo in corso, periodo che coincide con il lasso di tempo al quale le parti hanno rapportato e commisurato il premio.
Alla luce delle argomentazioni sostenute, il Tribunale rigettava la domanda attorea, compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIMBORSO ONERI: ESCLUSA RIPETIZIONE PREMIO ASSICURATIVO PER CONTATTI CONCLUSI ANTE L.221/2012
LA NUOVA DISCIPLINA NON HA EFFETTI RETROATTIVI
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Marco Pugliese | 15.11.2017 | n.3786
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO PER LE COMMISSIONI UP FRONT GIÀ PAGATE
IN CASO CONTRARIO SI VIOLEREBBE IL DIVIETO DI IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott. Luca Martinat | 04.04.2017 | n.1823
RIMBORSO ONERI: SE IL CONTRATTO È STATO CONCLUSO ANTE 2010, NON SONO RIPETIBILI COSTI E COMMISSIONI
DIVERSAMENTE SI VIOLEREBBE IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI
Sentenza | Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Maria Cuomo | 08.11.2016 | n.4984
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