È esclusa l’applicazione dell’art.125 sexies del d.lgs. 141/10 ai contratti conclusi in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, altrimenti si violerebbe il principio della irretroattività delle leggi.
Questo il principio espresso dal Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Anna Condò, con la sentenza n. 38765 del 20 novembre 2018.
Nella fattispecie esaminata, un cliente conveniva in giudizio una società finanziaria, nonché una banca, con le quali aveva stipulato un contratto di finanziamento in data 23.01.2004, estinto anticipatamente in data 01/08/2008, al fine di far accertare e dichiarare la lesione del suo diritto a conseguire, a seguito dell’estinzione anticipata, un’equa riduzione del costo complessivo del credito e, per l’effetto, far condannare gli istituti di credito alla corresponsione, ai sensi dell’art. 125 sexies del T.U.B. dell’importo complessivo di €2.947,49.
Si costituiva la società finanziaria, la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo competente la mandante; la BANCA, invece, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e non provata.
Il Giudice onorario adito rilevava che il contratto in esame era stato concluso in data 23/01/04 e veniva risolto anticipatamente in data 1/08/2008, epoca antecedente l’introduzione nell’ordinamento dell’art. 125 sexies del d.lgs.141/10, ovvero della normativa più favorevole, pertanto, era da ritenersi esclusa la legittimità della richiesta di restituzione di costi e commissioni trattenute dagli Istituti di credito altrimenti si violerebbe il principio della irretroattività delle leggi.
Per tale ragione, il Tribunale ha rigettato la domanda.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIMBORSO ONERI: LA DISCIPLINA DEL D.LGS 141/2010 NON SI APPLICA AI CONTRATTI STIPULATI EX ANTE
LA NUOVA DISCIPLINA NON HA EFFETTI RETROATTIVI
Sentenza | Giudice di Pace di Brescia, dott. Francesca Poma | 08.11.2018 | n.1870
RIMBORSO ONERI SU CESSIONE QUINTO: LA DISCIPLINA DEL D.LGS N°141/2010 NON È RETROATTIVA
NON È APPLICABILE IL PRINCIPIO PRO RATA TEMPORIS
Sentenza | Giudice di Pace di Lucera, Dott.ssa Giambavicchio Amelia | 27.06.2018 | n.308
RIMBORSO ONERI: RILEVANTE SOLO LA DATA DI STIPULA PER L’APPLICAZIONE 125 SEXIES DEL D.LGS 141/2010
IL CLIENTE NON HA DIRITTO AL RIMBORSO DELLE COMMISSIONI BANCARIE E FINANZIARIE
Sentenza | Giudice di Pace di Gela, Dott.ssa Marialina Alario | 09.05.2018 | n.425
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno