L’azione di ripetizione ha come presupposto proprio l’assenza di un titolo efficace che giustifichi il pagamento effettuato, pertanto, in ipotesi di anticipata estinzione di un finanziamento l’indebito trattenimento dei costi da parte dell’intermediario non può assumersi in re ipsa ma va provato specificamente con riferimento alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, non potendo trovare fondamento nel semplice trattenimento dei costi con la conseguenza che l’attore ha l’onere di dimostrare non soltanto l’effettivo e specifico pagamento della somma, fornendone prova documentale, ma soprattutto la mancanza del titolo e, dunque, il fatto dell’estinzione anticipata, che non può utilmente essere provato a mezzo della produzione delle buste paga o del conteggio estintivo.
Questi il principio espresso dal Giudice di Pace di Salerno, Dott. Alfonso Raimo con la sentenza n. 223 del 18.01.2018.
Nella fattispecie esaminata un cliente conveniva in giudizio la Banca deducendo si aver stipulato due contratti di finanziamento da rimborsare mediante la formula della cessione del quinto dello stipendio estinti anticipatamente e che i conteggi estintivi non includevano l’abbuono di una serie di importi attinenti a voci di spesa dei prestiti, invece spettanti allo stesso, chiedendo pertanto la condanna dell’intermediario alla restituzione delle commissioni di intermediazione e del premio assicurativo non maturati.
Si costituiva la Banca chiedendo l’autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa ed il rigetto della domanda riferibile alla ripetibilità della commissione bancaria e di intermediazione e l’inesistenza dei diritto al rimborso dei premi assicurativi.
In corso di causa l’attore, al fine di fornire la prova dell’avvenuta estinzione dei finanziamenti, provvedeva altresì al deposito delle buste paga, documentazione che veniva impugnata dall’intermediario convenuto in quanto ritenuta inidonea a provare l’avvenuta estinzione anticipata dei finanziamenti in oggetto.
Il Giudice ha preliminarmente chiarito che vanno distinte le spese denominate “recurring” da quelle cosiddette “up front” e che le prime potrebbero essere oggetto di restituzione al cliente in caso di anticipata estinzione, mentre le seconde riguardano “attività che si consumano” indipendentemente dalla durata del rapporto di finanziamento.
Ciò posto il Giudicante ha rilevato che l’indebito trattenimento dei costi conseguente all’anticipata estinzione del finanziamento non può assumersi in re ipsa ma va provato specificamente con riferimento alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, non potendo trovare fondamento nel semplice trattenimento dei costi del rapporto di finanziamento con la conseguenza che l’ attore avrebbe dovuto dimostrare non soltanto l’effettivo e specifico pagamento della somma richiesta, fornendo prova documentale dello stesso, ma soprattutto la mancanza del titolo e, quindi, l’avvenuta estinzione.
In merito, il deposito delle buste paga non è stato ritenuto dal Giudice sufficiente ai fini della prova dell’avvenuta estinzione, pertanto, lo stesso si è pronunciato per l’integrale rigetto della domanda attorea.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIMBORSO ONERI: L’INDEBITO TRATTENIMENTO DEI COSTI DA PARTE DELL’INTERMEDIARIO NON PUÒ ASSUMERSI IN RE IPSA
IL CLIENTE HA L’ONERE DI DIMOSTRARE NON SOLO L’EFFETTIVO PAGAMENTO MA SOPRATTUTTO L’AVVENUTA ESTINZIONE
Sentenza | Giudice di Pace di Salerno, Giudice Alfonso Raimo | 19.01.2018 | n.272
RIMBORSO ONERI: IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA NESSUN DIRITTO ALLA RIPETIZIONE SE ESPRESSAMENTE PATTUITO DALLE PARTI
Non si ritiene violato l’art 125 TUB se vi è clausola approvata ai sensi degli artt., 1341, comma 2 e 1342 c.c.
Sentenza | Giudice di pace di Potenza, Avv Antonia Maria Brunetti | 27.09.2017 | n.387
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO PER LE COMMISSIONI UP FRONT GIÀ PAGATE
In caso contrario si violerebbe il divieto di irretroattività della legge
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott. Luca Martinat | 04.04.2017 | n.1823
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