La distinzione tra oneri up front – costi relativi all’attività preliminare del rapporto contrattuale e quindi prodromica alla concessione del prestito – ed oneri recurring attinenti alle attività soggette a maturazione nel tempo, e, quindi, che si riferiscono all’intero svolgimento del rapporto contrattuale sebbene, di fatto, impedisca per un verso di rendere adeguatamente informato il consumatore sui costi effettivi del finanziamento cui accede e, per altro verso, non lo rende edotto degli importi ripetibili in caso di estinzione anticipata, comporta che solo gli oneri cd. recurring possono formare oggetto di rimborso nella quota relativa alla vita residua del finanziamento estinto anticipatamente (in assenza di ulteriori criteri di restituzione contrattualmente stabiliti ed oggettivamente incensurabili).
La domanda di retrocessione parziale dei costi di polizza deve essere rivolta alla compagnia assicuratrice.
Questi i principi espressi dal Giudice di pace di Riva del Garda, Dott. Marcello Mancini conla sentenza n.35 del 12.06.2017.
Nella fattispecie in esame un cliente conveniva in giudizio una Banca con la quale aveva stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio e, sul presupposto della parziale nullità del finanziamento, chiedeva la condanna della Banca alla restituzione degli oneri contrattuali per premio non goduto a seguito dell’anticipata estinzione del suddetta operazione finanziaria.
Si costituiva in giudizio l’istituto creditizio contestando la fondatezza delle domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto, lamentando, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in riferimento alla domanda di restituzione dell’onere assicurativo richiesto da parte attrice.
In particolare, la Banca domandava – nell’ipotesi di accoglimento di quanto richiesto dall’attore – la determinazione dell’importo da corrispondere al cliente considerando la necessaria distinzione tra oneri up front e oneri recurring.
Il Giudice, quanto alla domanda dell’attore circa la restituzione delle commissioni asseritamente percepite in maniera illegittima dalla Banca ha ritenuto che le stesse non fossero retrocedibili in quanto la stessa individua con certezza l’attività svolta per la conclusione del contratto e quindi un costo up front essendo destinato ad esaurirsi nella fase preliminare e prodromica alla concessione del prestito.
In particolare, il Tribunale ha chiarito che sebbene la prassi contrattuale non consente di poter operare una sicura differenziazione tra attività soggette a maturazione nel tempo, durante l’intero svolgimento del rapporto contrattuale (cc.dd. recurring), e quelle invece destinate ad esaurirsi nella fase preliminare e prodromica alla concessione del prestito (cc.dd. up front): ciò, di fatto, impedendo per un verso di rendere adeguatamente informato il consumatore sui costi effettivi del finanziamento cui accede e, per altro verso, non lo rende edotto degli importi ripetibili in caso di estinzione anticipata, deve pur affermarsi che in conseguenza della richiamata distinzione, si è così operata la distinzione tra commissioni ripetibili e non: solo le prime, infatti, possono formare oggetto di rimborso nella quota relativa alla vita residua del finanziamento estinto anticipatamente (in assenza di ulteriori criteri di restituzione contrattualmente stabiliti ed oggettivamente incensurabili).
In merito al difetto di legittimazione passiva, il Giudicante ha ritenuto fondata la doglianza esperita dall’istituto creditizio, specificando che, a seguito della disciplina intervenuta con l’entrata in vigore della legge n. 221/2012, in caso di estinzione anticipata, le imprese di assicurazione siano obbligate a corrispondere al consumatore la quota parte del premio integralmente versato in loro favore.
Sul punto, il Giudice, richiamando tale normativa, ha ribadito che nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Alla luce di tali argomentazioni il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva della banca convenuta, riconoscendo il diritto del cliente alla restituzione parziale degli oneri contrattuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO PER LE COMMISSIONI UP FRONT GIÀ PAGATE
IN CASO CONTRARIO SI VIOLEREBBE IL DIVIETO DI IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott. Luca Martinat | 04.04.2017 | n.1823
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO SE IL CONTRATTO PREVEDE, IN IPOTESI DI ESTINZIONE ANTICIPATA, SOLO L’ABBUONO DEGLI INTERESSI NON MATURATI
LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL PREMIO ASSICURATIVO DEVE ESSERE RIVOLTA ALL’ASSICURATORE
Sentenza | Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Bianca De Franciscis | 09.02.2016 |
RIMBORSO ONERI: SE IL CONTRATTO È STATO CONCLUSO ANTE 2010, NON SONO RIPETIBILI COSTI E COMMISSIONI
DIVERSAMENTE SI VIOLEREBBE IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI
Sentenza | Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Maria Cuomo | 08.11.2016 | n.4984
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