Provvedimento segnalato dall’ Avv. Maria Caterina Tavormina del foro di Milano
Sebbene il consumatore, nel caso in cui eserciti la facoltà di adempimento anticipato abbia diritto ad una equa riduzione del costo complessivo del credito per aver versato integralmente ed in anticipo il premio assicurativo connesso al contratto di finanziamento, nel caso in cui il cliente convenga con la Banca la rinuncia dei costi dovuti per la vita residua del contratto, anche ove il finanziamento sia anticipatamente estinto, alcuna somma è dovuta in favore di quest’ultimo a titolo di rimborso.
Questo il principio espresso dal Giudice di Pace di Gela, Avv. Maria Gilda Ragusa con la sentenza n. 565 dell’11 settembre 2017.
Nella fattispecie processuale esaminata un cliente conveniva in giudizio una Banca al fine di ottenere la condanna della medesima ex art. 2033 cod. civ. al pagamento in suo favore della somma frutto del premio assicurativo pagato e non goduto nonché il rimborso delle commissioni bancarie ed accessorie pagate e non godute a causa della anticipata estinzione del finanziamento.
In particolate, il cliente a sostegno delle proprie pretese invocava la disciplina dettata ex art. 125 sexies del TUB (in recezione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE del decreto L.gs n. 141 del 2010) secondo cui se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad una equa riduzione del costo complessivo del credito, in quanto ai fini della tutela del consumatore che ha già versato integralmente ed in anticipo il premio assicurativo connesso al contratto di finanziamento, è previsto che il soggetto mutuante restituisca al cliente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.
Si costituiva in giudizio la Banca convenuta contestando le avverse pretese in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Il Giudice ha ritenuto, in via preliminare, che la Banca convenuta ha dimostrato voce per voce che nulla più era dovuto al cliente e in riferimento alla restituzione dei premi assicurativi ha osservato come l’attore non ha richiesto alcuna somma a titolo di rimborso; ed infine, per quanto riguarda le spese di istruttoria ha affermato che non rientrando tra i costi dovuti per la vita residua del contratto, essendo serviti elusivamente per giungere alla sottoscrizione e formalizzazione del contratto stesso, non sono dovuti poiché lo stesso cliente ha sottoscritto e firmato che in caso di estinzione anticipata del prestito, queste somme non sarebbero state restituite.
Sul punto il Giudice di Pace ha infatti chiarito che sebbene il consumatore nel caso in cui eserciti la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad una equa riduzione del costo complessivo del credito, per aver versato integralmente ed in anticipo il premio assicurativo connesso al contratto di finanziamento, sia previsto che il soggetto mutuante restituisca al cliente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato, nel caso in cui il cliente convenga con la Banca la rinuncia dei costi dovuti per la vita residua del contratto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento alcuna somma è dovuta in favore di quest’ultimo a titolo di rimborso.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Giudice di Pace di Gela ha rigettato la domanda attorea con condanna alla spese di lite in favore della Banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIMBORSO ONERI: OVE IL FINANZIAMENTO SIA ESTINTO ANTICIPATAMENTE NON È PREVISTO PER I COSTI UP FRONT
SONO RELATIVI ALL’ATTIVITÀ PRELIMINARE DEL RAPPORTO EPRODROMICI ALLA CONCESSIONE DEL PRESTITO
Sentenza | Giudice di pace di Riva del Garda, Dott. Marcello Mancini | 12.06.2017 | n.35
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO PER I CONTRATTI STIPULATI ANTE D.LGS. 141/2010
LE COMMISSIONI DEGLI AGENTI NON POSSONO ESSERE RIMBORSATE
Sentenza | Giudice di Pace di Brescia, Avv. Francesca Poma | 18.05.2017 | n.946
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