La normativa introdotta con il decreto legislativo 141/2010 non può trovare applicazione retroattiva, atteso che l’art 30 della direttiva 2008/48/CE, a cui il D.Lgs 141/2010 ha dato attuazione, dispone testualmente che la fonte europea non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.
L’articolo 125 sexies TUB trova applicazione per i contratti di finanziamento stipulati successivamente alla riforma introdotta dal D.Lgs. 141/2010, mentre per i contratti stipulati in data antecedente trova applicazione l’art. 125 del D.Igs 385/93, con la conseguenza che il cliente non ha diritto al rimborso delle commissioni bancarie, finanziarie, bensì ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR.
In tema di rimborso del premio assicurativo, sebbene il comma 15 septies dell’art. 22 della legge 221/2010, preveda l’efficacia retroattiva delle disposizioni contenute nella norma, con obbligo di aggiornamento di tutti i contratti anche se commercializzati in epoca precedente alla relativa entrata in vigore, non è applicabile ai contratti assicurativi il cui rapporto contrattuale si sia già estinto.
Pertanto, laddove il contratto assicurativo stipulato dall’attore si sia estinto in epoca antecedente alla normativa sopra citata, lo stesso non può essere oggetto di aggiornamento e l’attore non ha diritto alla restituzione del premio assicurativo.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Gela, Dott.ssa Marialina Alario con la sentenza n.425 del 09/05/2018.
Un cliente conveniva in giudizio la società finanziaria, con la quale aveva stipulato un contratto di finanziamento, con cessione pro solvendo delle quote di stipendio mensile, assistito da una polizza assicurativa rischio vita, acceso in data 15-12-2006 ed estinto in data 31-01-2010, rispetto al quale chiedeva la condanna al pagamento del premio assicurativo pagato e non goduto, delle somme a titolo di rimborso delle commissioni bancarie, finanziarie e delle spese vive pagate e non godute per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento in data 31-01-2010, ritenendo applicabile retroattivamente la normativa prevista dall’art. 125 sexies TUB.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio a più riprese la convenuta società finanziaria, la compagnia assicurativa e intermediario finanziario che aveva incassato le commissioni, che a vario titolo chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice onorario ha osservato che l’art. 125 sexies del D.Lgs 141/2010 prevede che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore, in tal caso, lo stesso ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto e che il secondo comma del citato articolo prevede che in caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.
La suddetta normativa trova applicazione per i contratti di finanziamento stipulati successivamente alla riforma introdotta dal D.Lgs 141/2010, mentre per i contratti conclusi in data antecedente opera l’art. 125 D.Lgs 385/93.
Nel caso di specie, il contratto dedotto in giudizio era stato pattuito ed estinto in data antecedente alla novella normativa più favorevole, pertanto, non potendo procedere ad una applicazione retroattiva della nuova disciplina, non era possibile chiedere la restituzione delle somme pagate.
In ordine al rimborso dei premi assicurativi il Giudice, ha specificato che sebbene il comma 15 septies dell’art. 22 della legge 221/2010, preveda l’efficacia retroattiva delle disposizioni contenute nella norma, con obbligo di aggiornamento di tutti i contratti anche se commercializzati in epoca precedente alla relativa entrata in vigore, non è applicabile ai contratti assicurativi il cui rapporto contrattuale si sia già estinto.
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda, compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO PER CONTRATTI ESTINTI ANTE 2010
L’ ART. 125-SEXIES T.U.B. NON È SUSCETTIBILE DI APPLICAZIONE RETROATTIVA
Sentenza | Giudice di Pace di Torre Annunziata, Dott.ssa Giovanna Cellini | 05.02.2018 | n.1443
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-escluso-contratti-estinti-ante-2010
RIMBORSO ONERI: ESCLUSA RIPETIZIONE PREMIO ASSICURATIVO PER CONTATTI CONCLUSI ANTE L.221/2012
LA NUOVA DISCIPLINA NON HA EFFETTI RETROATTIVI
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Marco Pugliese | 15.11.2017 | n.3786
RIMBORSO ONERI: ESCLUSA SOLIDARIETÀ DELLA BANCA PER LA RIPETIZIONE DI PREMI ASSICURATIVI E COMMISSIONI AGENTE
NON RIMBORSABILI COSTI UP-FRONT OVE IL CONTRATTO SIA CONCLUSO ANTE 2010
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Edmondo Cacace | 20.03.2018 | n.1009
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