Per i contratti di finanziamento conclusi in epoca precedente all’articolo 125 sexies T.U.B., ed anche definiti e risolti anticipatamente rispetto alla data di entrata in vigore della normativa più favorevole al consumatore, deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dagli istituti di credito e di finanziamento, perchè, diversamente, si verrebbe a violare il principio dell’irretroattività delle leggi.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Maria Cuomo, con la sentenza n. 4984 dell’8.11.2016.
Nel caso di specie, l’attore citava in giudizio la società di intermediazione finanziaria, mandataria di altra società, al fine di ottenere la restituzione della somma trattenuta in conseguenza dell’estinzione anticipata del contratto di finanziamento concluso con la prima, in base al principio di equa riduzione del costo del finanziamento, riconosciuto in capo ai consumatori dalle norme del testo unico bancario già prima della novella intervenuta nel 2010.
Il giudice rilevava che nelle varie pronunce dei collegi arbitrali allegate da parte attrice si legge che l’art. 125, comma 2, T.U.B, in vigore al momento della estinzione anticipata del finanziamento e comunque alla data di conclusione del contratto, già disponeva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione al costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR” e che la Delibera dell’8 luglio 1992, all’art.3, comma 1, prevedeva che “il consumatore ha sempre la facoltà dell’adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all’uno per cento del capitale residuo”.
Sebbene rispetto al previgente quadro normativo, la disposizione dell’art.125 sexies T.U.B. attualmente in vigore, ed invocata da parte attrice, conferma il principio già stabilito in maniera espressa dall’ordinamento previgente (così che, dovrebbe ritenersi non violato il principio di irretroattività della legge di cui all’art. 11 disp. prel. c.c.), tuttavia, il giudice nolano ha osservato che l’articolo 30 della direttiva 2008/48/CE, a cui il D.lgs 141/10 ha dato attuazione, al primo comma testualmente recita: “La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”.
Ne discende che, nel caso in esame, trattandosi di un contratto non solo concluso in epoca precedente rispetto all’invocato articolo 125 sexies T.U.B. ma anche definito e risolto anticipatamente rispetto alla data di entrata in vigore della normativa più favorevole, deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dagli istituti di credito e di finanziamento, perchè, diversamente, si verrebbe a violare il principio dell’irretroattività delle leggi.
Nemmeno è stata ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta di riconoscimento della vessatorietà delle clausole contrattuali, in ragione del fatto che esse erano conformi alle normative vigenti.
Per questi motivi il Giudice di Pace di Nola ha respinto la domanda, con compensazione delle spese di lite.
In materia si veda anche:
CESSIONE DEL QUINTO: IL COSTO DELL’ASSICURAZIONE RISCHIO IMPIEGO È IRRIPETIBILE
IL REGOLAMENTO ISVAP N.35/2010 NON SI APPLICA AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Sentenza | Giudice di Pace di Belluno, Avv. Fabrizio Schioppa | 04.04.2016 | n.77
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