Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota del foro di Brescia
La disciplina prevista dal D.lgs n°141/2010 non è applicabile ai contratti di finanziamento stipulati prima della relativa entrata in vigore.
Questo il principio espresso dal Giudice di Pace di Lucera, Dott.ssa Giambavicchio Amelia, con sentenza n. 308 del 27 giugno 2018.
Nella fattispecie processuale esaminata un debitore conveniva in giudizio una società finanziaria, in relazione ad un contratto di finanziamento stipulato in data 20.04.2005 al fine di ottenere la restituzione dei costi del credito – commissioni bancarie, di intermediazioni ed assicurativi – in virtù della estinzione anticipata del suddetto finanziamento ritenendo applicabile la disciplina prevista dal D.Lgs n. 141/2010.
Si costituivano in giudizio la parte convenuta che eccepiva preliminarmente la prescrizione della domanda proposta, chiedendo nel merito il rigetto in quanto infondata.
In assenza di attività istruttoria, dopo le conclusioni di rito, la causa veniva riservata per la decisione.
Il Giudice onorario sulla base della documentazione versata in atti rilevava che la sottoscrizione del contratto de quo risaliva al 22.04.2005 per cui la disciplina applicabile era quella precedente la riforma del 2010 e non quella invocata da parte attrice ovvero del D.lgs n°141/2010, ritenendo pertanto non applicabile il principio pro rata temporis, precisando che la richiesta di rimborso delle commissioni spettanti all’agente era di natura up-front.
Per tali ragioni il Giudice di Pace di Lucera rigettava la domanda con compensazione delle spese legali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIMBORSO ONERI: OVE IL FINANZIAMENTO SIA ESTINTO ANTICIPATAMENTE NON È PREVISTO PER I COSTI UP FRONT
SONO RELATIVI ALL’ATTIVITÀ PRELIMINARE DEL RAPPORTO EPRODROMICI ALLA CONCESSIONE DEL PRESTITO
Sentenza | Giudice di pace di Riva del Garda, Dott. Marcello Mancini | 12.06.2017 | n.35
RIMBORSO ONERI: SE IL CONTRATTO È STATO CONCLUSO ANTE 2010, NON SONO RIPETIBILI COSTI E COMMISSIONI
DIVERSAMENTE SI VIOLEREBBE IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI
Sentenza | Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Maria Cuomo | 08.11.2016 | n.4984
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO PER I CONTRATTI STIPULATI ANTE 2010
IL NOVELLATO ART. 125 SEXIES TUB NON È SUSCETTIBILE DI APPLICAZIONE RETROATTIVA
Sentenza | Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Pasqualina Martone | 08.01.2018 | n.2936
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