In tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all’opera effettivamente prestata – sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell’impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5). Soltanto nel caso in cui la riduzione della somma o del bene attribuito consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, il giudice, richiestone dalla parte interessata, può tener conto esclusivamente del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell’intera pretesa.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Condello, con l’ordinanza n. 35073 del 14 dicembre 2023.
L’Azienda Sanitaria Locale proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il ricorrente, titolare di una farmacia, chiedeva il pagamento della somma di Euro 19.141,66, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002, a titolo di corrispettivo per ricette di specialità medicinali; deduceva che non erano dovuti gli interessi moratori, ma unicamente quelli legali.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, compensando le spese.
Avverso la decisione l’Azienda Sanitaria proponeva appello, insistendo per la non debenza degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002 e la Corte d’appello accoglieva il gravame, condannando l’appellante al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 19.141,66, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, e ponendo a carico dell’appellato le spese relative ai due gradi di giudizio, liquidate in Euro 2.738,00 per il giudizio di primo grado e in Euro 1889,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Il ricorrente ha proposto ricorso, con un unico motivo, per la cassazione della suddetta decisione, censurando la statuizione concernente la regolamentazione delle spese di lite per avere i giudici di appello assunto, quale base di calcolo per la quantificazione dei compensi, la sorte di Euro 19.141,66, anziché l’importo degli interessi moratori scaduti sino alla proposizione della domanda.
L’Azienda Sanitaria ha sostenuto che, dovendosi quantificare il valore della domanda alla stregua degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002 maturati sul capitale dalla scadenza del credito alla proposizione della domanda, il valore della causa doveva ritenersi pari ad Euro 174,60; con la conseguenza che, calcolando il compenso in base ai valori minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, l’importo dovuto a titolo di spese di lite, per il giudizio di primo grado, era pari ad Euro 354,00, oltre accessori, e per il giudizio di secondo grado era pari ad Euro 355,00, oltre accessori.
Secondo la Suprema Corte, effettivamente la sentenza d’appello per la liquidazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio “ha fatto riferimento al valore di Euro 19.141,66, ossia all’importo richiesto con il ricorso monitorio, applicando i minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, senza tenere conto del fatto che l’impugnazione era stata accolta limitatamente ai soli interessi e, quindi, ad un importo esiguo rispetto a quello complessivamente azionato e che l’odierno ricorrente era risultato vittorioso con riguardo alla sorte capitale”.
Pertanto, in applicazione del principio di diritto già menzionato, la sentenza impugnata è stata, in parte qua, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.. Spese compensate.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SPESE PROCESSUALI: LA PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO NON LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE
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Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -2, Pres. Lombardo – Rel. Fortunato | 24.06.2020 | n.12484
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