ISSN 2385-1376
Testo massima
In caso di rimessione della causa dall’appello al primo grado ex art. 353 c.p.c, perché era stato pretermesso un litisconsorte necessario, se questo non svolge nuove difese e non articola mezzi prova, le altre parti non hanno il diritto di articolare mezzi di prova nuovi.
È questo il principio di diritto enunciato dal Tribunale di Taranto, seconda sezione, Giudice dott. Claudio Casarano, con l’ordinanza depositata in data 3-02-2014.
Nel caso di specie, in primo grado l’usufruttuaria aveva proposto domanda di rilascio di determinati beni, e i convenuti avevano spiegato riconvenzionale per l’accertamento dell’avvenuto acquisto degli stessi per usucapione. Su tale domanda riconvenzionale non venivano, però, chiamati in giudizio i nudi proprietari dei beni oggetto della controversia.
Il Giudice dell’Appello, rinvenendo come nullità assoluta l’esclusione in primo grado dei nudi proprietari, rimetteva il giudizio ex art. 353 cpc, dinnanzi al primo Giudice per consentire la partecipazione dei litisconsorti necessari pretermessi.
Costituitisi in giudizio gli stessi non avevano articolato nuovi mezzi di prova limitandosi ad aderire alla domanda di rilascio spiegata originariamente dall’usufruttuaria. Alla luce di tale costituzione i convenuti chiedevano nuove prove, all’acquisizione delle quali si opponevano le altre parti.
Il Tribunale di Taranto, aderendo ad autorevole giurisprudenza sulla materia, ha stabilito che la pretermissione di una parte, tale da comportare la remissione della causa di nuovo al giudice di primo grado ex art. 353 cpc., implicava una forma di nullità parziale del giudizio di primo grado, e cioè solo nella parte in cui non garantiva la partecipazione anche ad un altro contradditore necessario, al quale, di conseguenza bisognava assicurare la parità d’armi nel processo.
L’effettivo diritto di difesa, dunque, spettava alle controparti solo nel caso in cui i nudi proprietari chiedevano nuovi mezzi di prova sui quali gli stessi non avevano avuto possibilità di replica, nel caso contrario si incorreva semplicemente in un’atipica remissione in termini delle parti.
In conclusione la parte che chiedeva nuovi mezzi di prova aveva ampiamente esercitato il diritto alla stessa nella precedente fase del giudizio e conseguentemente gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producevano secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate in tale fase.
In altri termini, la nullità degli atti del giudizio di primo grado, avutasi per effetto della pretemissione di una parte, non implica la nullità degli atti precedenti che ne siano indipendenti.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 67/2014