In ipotesi di rinegoziazione del contratto di mutuo, il vizio di omessa sottoscrizione da parte del cliente è sanato dalla produzione in giudizio del documento.
Non è censurabile l’assenza di firma del correntista sulla copia del contratto prodotta dallo stesso e l’accettazione della proposta viene comunicata con atto sottoscritto da soggetto incaricato dalla banca: pertanto, possono considerarsi integrate entrambe le sottoscrizioni richieste ai fini della validità del contratto in esame.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Foggia, Giudice Vincenzo Paolo Depalma nella sentenza n. 1345 del 28.05.2021.
Nella fattispecie in esame, una società correntista citava in giudizio la banca per veder dichiarata la nullità del contratto di rinegoziazione del mutuo, eccependo – tra le altre cose – la nullità dello stesso per omessa sottoscrizione.
Sul punto, qualora la legge richieda per un contratto la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio dello stesso a cura di chi non l’aveva sottoscritta costituisce un equivalente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona ex nunc il contratto in essa contenuto: ciò a condizione che la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura, così realizzandosi di fatto l’incontro delle volontà negoziali.
Nel caso di specie, tuttavia, si sarebbero dovute far valere le più onerose condizioni previste dal precedente contratto di mutuo. La rinegoziazione, infatti, è stata operata sempre per venire incontro alle esigenze del cliente e rendere più agevole il proprio ritorno in bonis. Ove tale rinegoziazione fosse stata nulla o inesistente sarebbe restata valida ed efficace la precedente pattuizione più onerosa.
Il Tribunale, pertanto, rigettava la domanda di parte attrice con condanna alle spese.
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