ISSN 2385-1376
Testo massima
L’art. 4 D.P.R. n. 7 del 1976 in merito alla rinnovazione dell’ipoteca da credito fondiario distingue due norme, una riferita al Conservatore, l’altra al creditore fondiario.
Nei confronti del primo l’art. 4 prevede che questi prima della scadenza dell’ipoteca può rinnovare d’ufficio la sua iscrizione nei modi e termini previsti dal codice civile ma nel caso in cui il termine dei 20 anni per il rinnovo ordinario sia scaduto, tale potere è escluso ed il Conservatore è responsabile del mancato rinnovo.
Per il creditore fondiario invece il D.P.R. n. 7/1976 prevede che, se il Conservatore non si attivi d’ufficio per rinnovare l’iscrizione ipotecaria, questi può farlo di sua iniziativa, a prescindere dal decorso dei 20 anni.
È questo il principio che il Tribunale di Napoli, decima sezione civile, ha espresso con il decreto n. 2640/2013, depositato il giorno 17 giugno 2013.
Nel caso di specie, un creditore fondiario aveva presentato ricorso avverso la Conservatoria per avergli negato la rinnovazione dell’ipoteca iscritta a ragione del suo credito, in quanto erano decorsi più di 20 anni dalla sua iscrizione.
Il creditore fondiario a sostegno del suo ricorso aveva richiamato la norma dell’art. 4 D.P.R. n.7 del 1976 che prevede che le ipoteche derivanti da mutuo fondiario possono essere rinnovate d’ufficio dai Conservatori nei termini e modi stabiliti dalla legge e che il creditore fondiario (“ente”) ha diritto in ogni tempo di conseguire senza spese la rinnovazione dell’ipoteca, ferma restando la responsabilità del Conservatore per la rinnovazione d’ufficio.
A parere del Conservatore, invece, la norma speciale non deroga alla disciplina generale delle rinnovazioni ipotecarie ex art. 2847 e 2848 c.c., atteso che il riferimento in tale articolo alla rinnovazione “nei modi e termini di legge”, esclude la rinnovazione stessa dopo i 20 anni.
Il Tribunale ha tuttavia condiviso l’interpretazione dell’art.4 D.P.R. 7/1976 fornita dal creditore fondiario, perché ha osservato che la disposizione de qua distingue la posizione del Conservatore da quella del creditore. Nei confronti del primo vige la disciplina codicistica, essendo previsto che quest’ultimo può rinnovare l’ipoteca d’ufficio (ma solo nei termini del ventennio) ed è responsabile del mancato rinnovo ove non si attivi per tempo; mentre il creditore fondiario ha la libertà di rinnovare il suo diritto a prescindere dal decorso dei 20 anni (“in ogni tempo”), evidentemente nell’ipotesi in cui il Conservatore non si sia attivato d’ufficio.
Il Tribunale ha pertanto accolto il reclamo del creditore e, trattandosi di procedimento di natura amministrativa, non si è pronunciato sulle spese.
Alla luce della detta decisione, s’impone massima attenzione alle iscrizioni ipotecarie per i crediti fondiari ex il D.P.R. n.7 del 1976!
Testo del provvedimento
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