Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c in tema di rinuncia all’eredità, la quale determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati, l’atto di rinuncia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni). Pertanto non è ammissibile una revoca tacita della rinuncia, e quindi la richiesta di documenti non risulta idonea a costituire una forma, non ammessa, di revoca tacita della rinuncia.
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