Nella procedura contemplata dall’art. 524 c.c., l’unico legittimato passivo deve ritenersi il debitore rinunciante: la funzione strumentale dell’azione, diretta al soddisfacimento del credito, comporta che l’azione stessa possa essere esercitata esclusivamente nei suoi confronti o nei riguardi dei suoi eredi, qualora sia deceduto. Non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati, i quali, tuttavia, possono intervenire in causa a sostegno delle ragioni del rinunziante.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Ancona, Giudice Valerio Guidarelli, con la sentenza resa in data 11.07.2019.
Nella fattispecie processuale esaminata, un creditore faceva notificare al proprio debitore un atto di precetto che lo intimava al pagamento delle somme dovute, risultanti peraltro da diverse sentenze dichiarate esecutive, e promuoveva nei suoi confronti alcune procedure esecutive, rivelatasi tutte infruttuose.
In seguito il debitore veniva chiamato all’eredità di uno dei propri genitori senza però provvedere ad accettare la stessa, pregiudicando così la possibilità del creditore di soddisfare il proprio credito.
A causa della mancata accettazione della suddetta eredità il creditore chiedeva pertanto al Tribunale di Ancona di essere autorizzato, ex art. 524 c.c., ad accettare l’eredità in luogo del legittimario allo scopo esclusivo di soddisfare il proprio credito.
Il convenuto veniva dichiarato contumace.
Per ciò che concerne i beni ereditari, l’art. 481 c.c. stabilisce che chiunque vi abbia interesse, dunque anche chi si ritiene creditore del legittimario, può chiedere al giudice che al chiamato all’eredità sia fissato un termine entro il quale dichiarare se accetta o rinuncia all’eredità.
Se il chiamato rinuncia o lascia trascorrere il termine stabilito dal giudice senza accettare l’eredità, l’art. 524 c.c. mette a disposizione del chiamato lo strumento dell’azione di impugnazione della rinunzia. Tale azione ha come unico limite la prescrizione quinquennale.
Da sottolineare come anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7735 del 29.03.2007, ha equiparato il caso della rinuncia (ex art. 591 c.c.) a quello della decadenza del termine (ex art 488 c.c.). Infine, secondo la giurisprudenza della Cassazione, a cui il Tribunale di Ancona si è conformato nel caso di specie, “per l’impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell’art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori” (cfr. Cass. n. 8519 del 29.04.2016).
Tali valutazioni hanno indotto il Giudice a ritenere la domanda dell’attore fondata, pertanto dichiarava pregiudizievole ed in danno del creditore la mancata accettazione dell’eredità e autorizzava il creditore ad accettare l’eredità in luogo del legittimario.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RINUNZIA ALL’EREDITÀ: IL CREDITORE PUÒ IMPUGNARLA SE QUESTA GLI IMPORTA UN DANNO
NON È NECESSARIO CHE LA RINUNZIA SIA STATA PREORDINATA ALLO SPECIFICO SCOPO D’IMPEDIRE AI CREDITORI DI SODDISFARSI
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Ester Rita Difrancesco | 16.09.2019 | n.488
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rinunzia-alleredita-il-creditore-puo-impugnarla-se-questa-gli-importa-un-danno
AZIONE DI RIDUZIONE: LA BANCA PUÒ IMPUGNARE IL TESTAMENTO IN VIA SURROGATORIA DEL LEGITTIMARIO PRETERMESSO RIMASTO INERTE
L’AZIONE VA PROPOSTA CONTRO I BENEFICIARI DELLE DISPOSIZIONI LESIVE NONCHÉ CONTRO LO STESSO DEBITORE
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. Campanile – Rel. Carrato | 20.06.2019 | n.16623
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/azione-di-riduzione-la-banca-puo-impugnare-il-testamento-in-via-surrogatoria-del-legittimario-pretermesso-rimasto-inerte
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