L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha spinto il Governo ad attuare misure per contrastare la diffusione negli uffici giudiziari del “Coronavirus” e per tutelare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari. Il d.l. 8 marzo 2020 n. 11 prevede importanti misure per garantire che, anche nell’ambito dell’attività giudiziaria, addetti ai lavori e utenti siano tutelati, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità.
In particolare, è stato individuato un “periodo cuscinetto”, fino al 22 marzo, che differisce a dopo quella data tutte “le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari”, ad esclusione di quelle urgenti. Lo stesso decreto ha individuato anche le eccezioni, all’art. 2, comma 2, lett. g), specificando inoltre che “non sono soggette a rinvio le cause per le quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”.
In tale periodo è prevista altresì la sospensione dei termini processuali, con disposizione invero ambigua, che ha suscitato non poche perplessità, sino ai chiarimenti – seppur non definitivi – presenti nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione inviata alle Camere.
Nel documento sottoscritto dal dipartimento per i rapporti con il Parlamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sembra optarsi per una lettura particolarmente estensiva della “sospensione”, laddove si afferma che: “Il comma 2 dello stesso articolo 1, con disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato), dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione”.
In attesa che tale dubbio interpretativo – non di poco conto per le attività legali da compiersi – venga definitivamente sciolto, una prima applicazione del D.L. circa la configurabilità del “grave pregiudizio” che determina la necessità di trattazione delle cause anche nel “periodo cuscinetto” viene dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in un giudizio di ripetizione di indebito bancario.
Una materia che non rientra fra quelle “urgenti” – e quindi fra le eccezioni – individuate dal d.l. 11/2020.
Tuttavia il Giudice istruttore, dott.ssa Giuseppina Vecchione, ha ritenuto che il procedimento de quo rientrasse tra quelli per cui “la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, in ragione della maturità della istruttoria”.
Infatti, il decreto individua quali requisiti caratterizzanti i procedimenti indifferibili: a) vetustà della causa; b) rilevanza degli interessi coinvolti; c) maturità della istruttoria.
Pertanto, l’Organo giudicante, con il decreto emesso l’11 marzo 2020, ha confermato l’udienza del prossimo 16 marzo, rinviata per la precisazione delle conclusioni, invitando le parti costituite, stante l’impossibilità di tenerla in modalità ordinaria, a depositare telematicamente – entro il termine di due giorni prima della data di udienza fissata – le proprie istanze (anche mediante semplice rinvio agli atti già depositati) e a fare espressa indicazione che il Giudice può utilizzare le dette istanze per assumere il provvedimento richiesto fuori udienza, ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. h del D.L. 11 del 2020.
Interessante la motivazione giuridica sottesa alla modalità alternativa di “svolgimento dell’udienza”.
Il Giudice ha, infatti, richiamato le disposizioni del codice di procedura civile in materia di libertà delle forme (artt. 121, 131 secondo comma cpc), forme che devono essere “serventi all’effettiva tutela giurisdizionale degli interessi delle parti ed in base alle quali non rilevano condizioni ostative alla praticabilità della trattazione telematica ex art. 2, comma 2, lett. h del D.L 11/2020”.
Va considerato, comunque, che il magistrato, nell’ottica di salvaguardia del contraddittorio, ha adottato una precisa “clausola di salvezza”, prevedendo che, nell’ipotesi in cui anche solo una parte non dovesse depositare istanza telematica (con la espressa previsione che il Giudice può utilizzare la stessa per assumere il provvedimento richiesto fuori udienza ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. h del DL 11 del 2020), l’udienza sarà comunque rinviata.
Sì alla trattazione “telematica” fuori udienza, quindi, ma solo su accordo delle parti.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CORONAVIRUS: SOSPENSIONE FERIALE E ALTRE MISURE PER LA GIUSTIZIA
IL DECRETO LEGGE 8 MARZO 2020, N. 11 PREVEDE LE “MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA”
Articolo Giuridico | Ex Parte Creditoris | 08.03.2020
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/coronavirus-sospensione-feriale-e-altre-misure-per-la-giustizia
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