ISSN 2385-1376
Testo massima
Con la sentenza n. 701 depositata il 18.12.2014 la Corte di Appello di Cagliari, Seconda Sezione Civile, si è espressa in tema di onere probatorio.
La vicenda trae origine dalla domanda proposta dal cliente nei confronti della banca con la quale richiedeva l’accertamento del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
Il Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda attrice osservando che, nel caso di domanda giudiziale introdotta dal cliente per accertare il diverso saldo del proprio conto corrente ed ottenere la ripetizione di somme indebitamente corrisposte, incombe sull’attore l’onere di prova dei fatti dedotti; nel caso de quo, la pretesa attorea avrebbe dovuto essere supportata dalla completa allegazione e dimostrazione dell’andamento del conto corrente dall’inizio del rapporto onde verificare l’eventuale scostamento della banca dalla pattuizioni intercorse.
Il giudice di prime cure in considerazione della mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi ad alcuni anni, ha ritenuto impossibile procedere alla corretta rideterminazione del saldo, e di conseguenza non ha ammesso la consulenza tecnica tesa all’accertamento delle poste passive non dovute dal cliente.
Il motivo di tale diniego è che l’illegittimità delle somme addebitate e dei pagamenti eseguiti ha costituito la ragione della domanda e doveva essere provata dall’attore in ripetizione; pertanto, l’attore stesso, non poteva limitarsi ad invocare l’astratta inapplicabilità delle indicate poste passive, ma doveva fornire tutti gli elementi necessari per verificare la fondatezza della sua domanda.
Ebbene, proposto gravame avverso la sentenza di primo grado, l’appellante ha in primis dedotto di non aver mai stipulato con la banca un contratto scritto di conto corrente.
Tale contratto era stato, al contrario, oggetto di allegazione da parte della banca, che però non lo aveva mai prodotto in giudizio.
Secondo l’appellante, l’impugnata sentenza era fondata su una premessa metodologica e su un orientamento della Corte di Cassazione che si riferisce però all’ipotesi in cui sia stata la banca ad agire in giudizio per ottenere dal correntista la corresponsione del saldo passivo. In questo caso è onere della banca quello di produrre necessariamente tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto in quanto si dovrà provare la genesi del saldo passivo, ossia l’intera sequenza di annotazioni attive e passive.
La Corte di Appello di Cagliari ha osservato che nel caso de quo, invece, l’appellante ha sostenuto che l’azione da lui proposta aveva contenuto e presupposti del tutto diversi, costituiti dall’eliminazione dal conto corrente di singole e determinate annotazioni, indicate individualmente ovvero per categoria, in quanto nulle per violazione delle norme imperative, e la conseguente rideterminazione del saldo del conto corrente.
Correttamente, però, secondo la Corte di Appello, il Tribunale ha individuato la pretesa dell’appellante come tesa ad ottenere la rideterminazione del saldo del conto e la ripetizione delle poste passive indebitamente percepite dalla banca e che il contratto di apertura di credito, secondo il sistema vigente alla data dell’instaurazione del rapporto tra le parti, poteva essere concluso per facta concludentia, non essendovi l’obbligo della forma scritta, previsto, invece, dall’attuale art. 117 T.U.B..
Da tanto discende che ciò che rileva nel caso in esame non è la mancata produzione del contratto, ma il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’appellante ex art. 2697 c.c. con riferimento alla domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente e di restituzione delle somme indebitamente percepite.
La Corte di Appello di Cagliari ha pertanto affermato che “al fine di rideterminare il conto e valutare l’eventuale indebita percezione, da parte della banca, di somme non dovute, l’attore avrebbe potuto produrre tutta la documentazione concernente la completa allegazione e dimostrazione dell’andamento del rapporto nel corso degli anni; contrariamente agli assunti dell’appellante, infatti, tale onere non è previsto nei soli casi in cui sia la banca ad agire, anche con ricorso monitorio, per avere il pagamento del saldo, ma grava, secondo le regole generali di ripartizione degli oneri probatori, anche sulla parte che agisca per la restituzione di poste passive illegittimamente applicate dalla banca e dalla stessa percepite, come appunto nel caso in esame” e che “non rileva che il rapporto sia ricostruibile da una data successiva all’inizio, ovvero con riferimento a singoli periodi c.d. ricostruzione per saltum e quindi solo parzialmente, non essendo comunque possibile accertare se la partita iniziale relativa al periodo documentato sia stata calcolata illegittimamente“.
Per sola completezza la Corte di Appello ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la banca convenuta in primo grado aveva prodotto la copia della Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29.6.2000, con la quale ha dimostrato di aver pubblicato le condizioni contrattuali vigenti successivamente alla delibera CICR del 2000 (cd. pari periodicità).
La Corte di Appello di Cagliari ha pertanto rigettato il ricorso.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 110/2014