Il correntista che agisce in ripetizione di indebito ha l’onere di irrobustire le proprie allegazioni, considerato che la generica denuncia della nullità di alcune clausole, senza una loro puntuale indicazione, e la richiesta di una C.T.U. contabile, si traduce di fatto in una violazione dei principi del contraddittorio processuale, che impongono alla parte di allegare in modo chiaro i fatti posti a fondamento della propria domanda.
Da tanto discende che, in tema di prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito su conto corrente bancario, la parte attrice ha l’onere di allegare e indicare in modo specifico quali pagamenti avevano semplicemente ripristinato in tutto o in parte la provvista e quali invece avevano contribuito ad un’esposizione vera e propria.
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