ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’Avv. Giovan Battista Casalini di Parma
L’azione di ripetizione è proponibile solo dopo la chiusura del conto o la conclusione del rapporto di apertura di credito.
Chi agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo unitamente all’avvenuto pagamento e al collegamento causale della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Esigenze di coerenza logica e di equità giuridica impongono di effettuare il confronto tra il TEG applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando la stessa metodologia di calcolo, ufficializzata nelle istruzioni della Banca d’Italia, istruzioni che gli istituti di credito sono tenuti a rispettare.
Colui che agisce con l’azione di indebito sul presupposto che la banca avrebbe addebitato importi sulla base di clausole da ritenersi nulle o violando la normativa sull’usura o comunque in forza di un comportamento illegittimo, è tenuta ad indicare, anche solo a campione, specifiche operazioni annotate negli estratti conto dalle quali desumersi in fatto quanto allegato in diritto.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Monza, dott.ssa Claudia Lojacono, con sentenza del 17.05.2016.
Una correntista conveniva in giudizio il proprio istituto di credito, con cui intratteneva un rapporto di conto corrente, per far dichiarare la nullità dello stesso a causa dell’indebita applicazione di interessi usurari e anatocistici, al fine di ottenere la ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la Banca la quale contestava in toto gli assunti attorei eccependo, in particolare, l’infondatezza della domanda attorea per mancanza di prova.
Il Tribunale adito, nel rigettare la domanda proposta dalla società correntista, ha preliminarmente rilevato che il rapporto di conto corrente era ancora in essere e che, pertanto, l’assunto attoreo era da ritenere inammissibile atteso che, secondo consolidata giurisprudenza, l’azione di ripetizione è proponibile soltanto dopo la chiusura del conto o la conclusione del rapporto di apertura di credito, in quanto prima di tale momento ben può parlarsi di un pagamento in senso tecnico-giuridico.
Quanto alla domanda di mero accertamento della nullità del rapporto contrattuale, rilevando che l’attrice non aveva allegato i fatti costitutivi della domanda, la stessa era da considerarsi altrettanto infondata.
Invero, l’onere di provare i fatti costituivi della domanda ex art. 2697 c.c., presuppone, come antecedente logico necessario, l’adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali, che la parte è onerata di provare.
Inoltre, è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale chi agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo unitamente all’avvenuto pagamento ed al collegamento causale della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Nel caso in disamina, la correntista non aveva prodotto gli estratti conto né il contratto di apertura del conto corrente, ma si era limitata a chiedere al Tribunale che ne ordinasse l’esibizione alla Banca in giudizio.
Ebbene, l’ordine di esibizione non è ammissibile, avendo l’attrice avanzato una richiesta documentale ex art. 119 TUB già in pendenza di giudizio.
Inoltre, la mancata produzione del contratto assume notevole rilevanza in relazione alle doglianze di parte attrice in quanto non dà la possibilità di conoscere il tasso ivi pattuito, né di valutare la sussistenza o meno della usura, posto che, secondo la Cassazione, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono “promessi” e comunque convenuti.
Ne consegue che la perizia di parte era stata eseguita senza la necessaria analisi del contratto e degli estratti conto oltre ad aver utilizzato una formula del calcolo del TEG diversa da quella stabilita dalla Banca Italia.
Il Giudice, pertanto, ha ritenuto che, per esigenze di coerenza logica e di equità giuridica, il confronto tra il TEG applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo va verificato utilizzando la metodologia di calcolo ufficializzata nelle istruzioni della Banca d’Italia, istruzioni che gli istituti di credito sono tenuti a rispettare.
Per lo stesso motivo, la richiesta di espletamento di CTU formulata dall’attrice, non è stata accolta considerato che la correntista non aveva prodotto la documentazione minima indispensabile per lo svolgimento dell’incarico.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il Tribunale di Monza ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di ripetizione d’indebito, rigettato le altre domande di parte attrice e condannato la stessa al pagamento delle spese di lite.
Per altri precedenti:
RIPETIZIONE INDEBITO: LA MANCATA PRODUZIONE DEL CONTRATTO DI C.C. ESCLUDE L’AMMISSIBILITÀ DELLA CTU CONTABILE
NON SI PUÒ SANARE IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’ONERE DELLA PROVA CON L’ORDINE DI ESIBIZIONE
Ordinanza Tribunale di Roma, Dott.ssa Elena Fulgenzi 28-04-2016
RIPETIZIONE INDEBITO: IL PAGAMENTO DEVE ESISTERE ED ESSERE BEN INDIVIDUABILE
NON PUÒ SUPPLIRSI A CARENZE PROBATORIE CON LA RICHIESTA DI CTU
Sentenza Tribunale di Massa, dott. Giampaolo Fabbrizzi 12-04-2016 n. 358
RIPETIZIONE INDEBITO: LE CARENZE PROBATORIE DELLA PARTE NON POSSONO ESSERE COLMATE EX ART. 210 C.P.C.
L’ORDINE DI ESIBIZIONE HA CARATTERE RESIDUALE ED ECCEZIONALE
Ordinanza Cassazione Civile, sez. sesta, Pres. Ragonesi Rel. Genovese 04-04-2016 n.6511
RIPETIZIONE INDEBITO: È INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO O VIENE CHIUSO IN CORSO DI CAUSA
LA CHIUSURA DEL RAPPORTO È UNA CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ E NON DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
Sentenza Tribunale di Catanzaro, dott.ssa Carmen Ranieli 05-04-2016 n.581
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 277/2016